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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZASviluppo Economico, alla Regione Lazio e al Comune di Roma, in merito aglieffetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcune disposizioni, normativee regolamentari, in materia di commercio al dettaglio di alimenti e bevande suaree pubbliche.L’articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998 (c.d. “decreto Bersani”)recante la “riforma della disciplina relativa al settore del commercio” prevedeinfatti che il commercio sulle aree pubbliche possa essere svolto su posteggidati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante.L’autorizzazione alla vendita su aree pubbliche è rilasciata dal sindaco delcomune sede del posteggio secondo le determinazioni della legge regionale.Nel caso specifico della Regione Lazio, la legge regionale n. 33/99,relativamente alla durata delle concessioni, oltre a riprendere quanto stabilitodal citato decreto, introduceva la possibilità di un meccanismo di rinnovo dellaconcessione. Il successivo regolamento del Comune di Roma, approvato condelibera del Consiglio comunale n. 35/2006, stabiliva che dette autorizzazioniconcessioni“sono tacitamente rinnovate”.L’Autorità, in merito alla durata della concessione, prevista dallanormativa statale, e alla sua rinnovabilità, prevista dalla legge regionale e dalregolamento comunale, ha richiamato il principio, espresso in più occasioni, inbase al quale la durata delle concessioni deve essere fissata proporzionalmenteai tempi di ammortamento degli investimenti effettuati dal soggettoaggiudicatario. La previsione di un termine eccessivamente ampio è infattisuscettibile di ingessare il mercato rendendo più difficoltoso l’ingresso da partedi nuovi operatori a detrimento della qualità dell’offerta.Alla luce di ciò, l’Autorità ha ritenuto che la durata decennale dellaconcessione fosse un termine eccessivamente lungo, considerato che l’attivitàin oggetto non richiede particolari investimenti; la stessa inoltre, si poneva incontrasto con l’obiettivo di liberalizzazione perseguito dal decreto Bersani.Ancora più ingiustificata è stata considerata la previsione di qualsiasimeccanismo di rinnovo delle autorizzazioni.Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ha auspicato una modifica insenso pro-concorrenziale della disciplina in questione, che avrebbe dovutoessere ispirata ai principi di parità di trattamento, non discriminazione,trasparenza e proporzionalità, così da escludere qualsiasi forma di automatismoche avesse l’effetto di avvantaggiare gli operatori già presenti.161COMUNE DI LUCCA - REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ESERCIzI DI SOMMINISTRAzIONEDI ALIMENTI E BEVANDENel dicembre 2011, a seguito del ricevimento di una segnalazione da partedel titolare di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di gastronomia nelComune di Lucca, l’Autorità ha emesso il primo parere motivato ai sensidell’articolo 21-bis della legge n. 287/90, così come introdotto dall’articolo 35della legge n. 214/2011. Il parere, inviato al Sindaco del Comune di Lucca, hariguardato in particolare l’articolo 17 del Regolamento comunale sugli esercizi disomministrazione di alimenti e bevande, laddove prevede che gli arredi degli

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