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31 marzo 2012

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Oltre a riscontrare una limitazione dei servizi per l’utenza, l’Autorità hasottolineato come tali prassi determinano vantaggi competitivi a favore dialcuni operatori e discriminazioni nei confronti di altri, e ha auspicato iniziativea favore di un ampliamento degli strumenti di pagamento e delle reti utilizzabiliper effettuare pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione.L’Autorità, in linea con la disciplina in materia di effettuazione dipagamenti dovute alle P.A. con modalità informatiche, di cui all’art. 5 deldecreto legislativo 7 <strong>marzo</strong> 2005, n. 82, ha quindi auspicato l’ampliamentodegli strumenti e delle reti utilizzabili per effettuare i pagamenti dovuti allaP.A. (quali il MAV, il pagamento con bonifico, il pagamento on line con cartedi credito o presso reti alternative, quali Lottomatica, Sisal, ecc.), al fine diassicurare l’assenza di distorsioni concorrenziali e lo sviluppo di una realecompetizione nel mercato degli strumenti di pagamento.Attività professionali e imprenditorialiAttività professionaliACCESSO AL MONDO DELLE PROFESSIONI DEI LAUREATI IN BIOTECNOLOGIE198Nel febbraio 2011, l’Autorità ha formulato, ai sensi dell’articolo 21 dellalegge n. 287/90, a seguito di una segnalazione inviata dall’AssociazioneNazionale dei Biotecnologi Italiani (ANBI), alcune osservazioni al Ministrodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero della Salute inmerito ad alcune questioni relative all’accesso al mondo delle professioni deilaureati in biotecnologie.L’ANBI lamentava in particolare, che, nonostante le diverse istanzeformulate nel corso degli ultimi anni ai Ministeri competenti al fine di sanareil problema dello sbocco professionale dei biotecnologi, i titoli di studio dilaurea triennale e magistrale in biotecnologie non avevano ancora ricevuto ilriconoscimento necessario a garantire ai possessori di una laurea inbiotecnologie la possibilità di svolgere un ampio numero di mansioni per lequali i biotecnologi sarebbero stati titolati sulla base delle declaratorie delleclassi di laurea e del percorso di studio effettivamente svolto. Tale situazionerisultava idonea a produrre significativi effetti di natura anticoncorrenziale,negando a intere categorie di soggetti la possibilità di competere per losvolgimento di mansioni che invece rientravano pienamente nell’ambito dellecompetenze tipiche della laurea in biotecnologie.Al riguardo, l’Autorità ha osservato che in effetti, all’istituzione del corsodi laurea in biotecnologie nel 1994, e alla successiva proliferazione di indirizzidi studio, non aveva fatto seguito un’organica attività di armonizzazionelegislativa e regolamentare volta a razionalizzare la materia e ad assicurare ailaureati in biotecnologie criteri di accesso alle professioni coerenti con il percorsodi studi svolto. Ha altresì sottolineato che l’assenza di una regolamentazione

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