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31 marzo 2012

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348delle quote di partecipazione di s.r.l. e, in particolare, la fase relativa allapubblicità dell’atto, consistente nella sua sottoscrizione con successivodeposito presso il registro delle imprese, può essere realizzata con due modalitàalternative, la prima avvalendosi dell’assistenza dei notai, con sottoscrizioneautenticata dell’atto e successivo deposito da parte dello stesso notaioautenticante, e l’altra con l’assistenza del commercialista, con l’apposizionedella firma digitale sull’atto di cessione e suo deposito per via telematica daparte dello stesso commercialista al registro delle imprese.I messaggi pubblicitari valutati nel corso del procedimento ponevano aconfronto, mediante un tabellare, proprio tali due modalità di realizzazionedella cessione di quote di s.r.l., l’una “Con l’atto notarile” e l’altra “Con firmadigitale senza atto notarile”, con l’intervento del commercialista, con unadescrizione delle attività del notaio e del commercialista e dei relativi costi.Nel provvedimento finale l’Autorità ha preliminarmente affermato che,contrariamente a quanto sostenuto dal CNN, la comunicazione oggetto delprocedimento costituiva una forma palese di “pubblicità”, ai sensi dell’articolo 2,comma 1, del decreto legislativo n. 145/07. Nel merito, le risultanze istruttoriehanno consentito di ritenere i messaggi pubblicitari oggetto di valutazione idoneiad ingenerare nei destinatari un convincimento non del tutto corretto circa lecaratteristiche e i costi del servizio promosso (assistenza nella cessione di quotedelle s.r.l.), nonché in merito al rapporto tra la cessione effettuata con l’assistenzadel notaio 8 e quella realizzabile mediante sottoscrizione digitale dell’atto dicessione avvalendosi dell’assistenza del commercialista 9 . In tali messaggipubblicitari, infatti, l’attenzione veniva focalizzata, da una parte, sul servizioprofessionale svolto dal notaio (e, in particolare, sulla redazione dell’atto notarile)e, dall’altra, sul servizio svolto dal commercialista di mera trasmissione dell’attoal registro delle imprese, effettuando un confronto non omogeneo tra i serviziofferti dalle due tipologie di professionista e lasciando intendere, contrariamenteal vero, che il commercialista non avesse alcun obbligo di controllo, né assumessealcuna responsabilità rispetto all’attività svolta, né fosse soggetto alla disciplinain tema di antiriciclaggio. E’ stato, pertanto, affermato che per il suo contenuto eper le modalità espressive utilizzate i suddetti messaggi realizzassero un confrontoingannevole, non obiettivo, né puntuale dei servizi oggetto di comparazione.Nel provvedimento l’Autorità ha deliberato che i menzionati messaggipubblicitari fossero in violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 2agosto 2007, n. 145, in quanto fornivano informazioni ingannevoli sui serviziofferti dai commercialisti e dai notai, realizzando altresì una forma dicomparativa illecita, e ha irrogato una sanzione pari al minimo edittale.WWW.CONTRATTIINTERNAzIONALI.ITIl procedimento ha avuto ad oggetto la diffusione, da parte di unprofessionista che aveva conseguito il titolo di “Attorney at Law” negli Stati Unitid’America, di un messaggio pubblicitario sul sito www.contrattiinternazionali.it,8Vale a dire ex articolo 2470 c.c..9Vale a dire ex articolo 36, comma 1bis, d.l. n. 112/08, convertito con legge n. 133/08.

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