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31 marzo 2012

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4. SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONCORRENZAIntroduzione232Nell’ultimo anno solare (gennaio - dicembre 2011) sono state pubblicatele motivazioni di numerose pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale(TAR) del Lazio e del Consiglio di Stato rese in sede di impugnazione deiprovvedimenti adottati dall’Autorità in materia di concorrenza.I giudici amministrativi hanno avuto modo di pronunciarsi su alcunerilevanti questioni, sia attinenti a profili di valutazione sostanziale dellefattispecie antitrust, sia relative a problematiche di natura procedurale.Più in particolare, si segnalano le decisioni in cui i giudici si sonopronunciati sulla nozione di impresa ai sensi della normativa antitrust esull’esenzione applicabile alle imprese che esercitano la gestione di servizi diinteresse economico generale o operano in regime di monopolio legale; sui profiliprobatori delle intese restrittive della concorrenza; sulla generale applicabilitàdella procedura di cui all’art. 14 della legge n. 287/90; sulla finalità deiprogrammi di clemenza e l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese daileniency applicant; sull’istituto degli impegni e sulla legittimazione ad impugnarei provvedimenti dell’Autorità, ivi comprese le decisioni di rigetto degli impegni.Profili sostanzialiPrimato del diritto comunitario sul diritto nazionaleNella sentenza n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio nazionale deigeologi - Restrizioni deontologiche sulla determinazione dei compensi, il TARLazio ha richiamato il principio del primato del diritto comunitario sul dirittonazionale “accolto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 della CorteCostituzionale”, secondo il quale “ i due ordinamenti, comunitario e statale,sono “distinti e al tempo stesso coordinati” e le norme del primo vengono, inforza dell’art. 11 della Costituzione, a ricevere diretta applicazione nel secondo,pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali. L’effetto di tale direttaapplicazione -ha puntualizzato la Corte- non è quindi la caducazione dellanorma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima daparte del giudice nazionale al caso di specie oggetto della sua cognizione, che,pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario”.Mercato rilevanteDefinizione di mercato rilevanteIl giudice amministrativo ha avuto modo di ribadire la nozione di mercatorilevante, con ciò intendendosi “quella zona geograficamente circoscritta dove,

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