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31 marzo 2012

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LA POLITICA DI CONCORRENZA NELL’ECONOMIA ITALIANA. PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTOe rafforzano la liberalizzazione nel settore e la conformità alle regole nazionalie comunitarie in materia di procedure selettive ad evidenza pubblica 29 . Inoltre,viene attribuito all’Autorità un ruolo centrale nel processo di liberalizzazione,consistente nella verifica preventiva, attraverso l’emissione di un parereobbligatorio, della correttezza dell’operato dei più rilevanti Enti localiinteressati nell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di modalità diaffidamento delle gestioni.Una concreta attuazione del neointrodotto quadro regolatorio richiedeinnanzitutto una rapida approvazione del decreto ministeriale di cui all’art. 4del d.l. n. 138/2011, finalizzato a definire i criteri cui devono ispirarsi gli Entilocali nello svolgimento della verifica di una gestione concorrenziale, adesempio anche attraverso procedure aperte di invito a manifestazioni diinteresse degli operatori del settore a gestire in concorrenza i servizi, medianteun convenzionamento con l’ente che garantisca il rispetto degli obblighi diservizio pubblico e un livello minimo di qualità del servizio.L’Autorità svolgerà nel settore l’attività consultiva prevista con ilmassimo impegno e sulla base di tutti i necessari approfondimenti di merito,nella consapevolezza dell’importanza di tale attività nella delicata fase inizialedella transizione ad un regime quanto più possibile concorrenziale nell’offertadei servizi pubblici locali. Non può tuttavia non menzionarsi, a questoproposito, la preferibilità di una soluzione che avesse previsto un caratterevincolante del parere da rendersi sulle verifiche di concorrenzialità degli entilocali, in assenza del quale, anche a fronte della possibilità di successivaimpugnativa da parte dell’Autorità di cui all’articolo 21-bis della legge n.287/1990 nei casi di violazione dei principi concorrenziali, potrebberoconfigurarsi, a causa delle prevedibili farraginosità delle procedure, seri rischidi rallentamento del processo di liberalizzazione del settore.<strong>31</strong>Liberalizzazione e regolamentazione nel settore dei trasportiCon una scelta che risponde positivamente agli auspici in tal senso piùvolte formulati dall’Autorità, di superare, nel settore dei trasporti, un quadroregolatorio caratterizzato da competenze frammentate tra diversi Uffici,Amministrazioni, Agenzie, -non sempre ispirate a principi di apertura almercato e tutela del consumatore, né connotate dalla necessaria distinzione fraregolatore e regolato- il nuovo assetto normativo in materia di regolazione deitrasporti delineato dal d.l. n. 1/<strong>2012</strong> ha istituito una nuova autorità indipendente29Si prevede infatti che le Regioni e le province autonome, a tutela della concorrenza e dell’ambiente, debbanoorganizzare, entro il termine del 30 giugno <strong>2012</strong>, lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o baciniterritoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarel’efficienza del servizio e attribuendo prioritariamente finanziamenti pubblici agli enti di governo degli ambiti,ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati con gara. La liberalizzazione a regime viene rafforzata i)estendendo l’ambito di applicazione della riforma anche al servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario,sia pure con esclusivo riguardo ai nuovi affidamenti a seguito della scadenza di quelli già assentiti; ii) riducendoda 900.000 euro annui a 200.000 euro annui il valore dell’affidamento al di sotto della quale sono consentiteprocedure di affidamento in esclusiva senza l’applicazione di procedure competitive ad evidenza pubblica,fatta salva la richiamata deroga nel caso di gestioni di bacini ottimali; iii) prevedendo incentivi a favore degliEnti Locali per l’applicazione di procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di detti servizi.

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