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31 marzo 2012

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la garanzia legale e, pertanto, i beni verranno presi in consegna dal venditoreper accertare se il malfunzionamento riscontrato sia effettivamente derivanteda un difetto di conformità coperto dalla garanzia legale.La rilevanza degli impegni assunti risulta ulteriormente rafforzatadall’assenza di limitazioni temporali e, pertanto, dall’idoneità degli stessi amodificare in maniera permanente le condotte dell’operatore telefonico sia neipropri punti vendita che presso i rivenditori affiliati con contratti di franchising.In ragione dell’esigenza di assicurare l’osservanza degli impegni assunti,l’Autorità ha disposto, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice delconsumo, la pubblicazione sul sito istituzionale delle misure per le quali unapiù ampia informazione ai consumatori è verosimilmente suscettibile difavorire l’effettiva, completa e corretta attuazione delle misure stesse.TelevisioneALTERAzIONI DEL MECCANISMO DEL TELEVOTO<strong>31</strong>0Nel corso del 2011 l’Autorità ha valutato il comportamento delle emittentitelevisive RAI e RTI in relazione al sistema di partecipazione del pubblico aprogrammi televisivi che, nel corso degli ultimi anni, ha avuto una rapida edestesa diffusione: il televoto. Il meccanismo, oltre ad essere finalizzato astimolare una maggiore partecipazione dei telespettatori alle trasmissionitelevisive, è un servizio a pagamento con il quale le emittenti televisiverealizzano significativi margini di profitto. Il conseguente diretto interesse deiprofessionisti alla diffusione del televoto risulta, peraltro, testimoniato dalcrescente numero di trasmissioni che utilizzano strumenti in vario modoorientati a stimolare un maggior grado di interattività e di coinvolgimento deitelespettatori. In tale contesto l’Autorità ha valutato il comportamento delledue principali emittenti televisive nazionali in occasione di due programmitelevisivi molti popolari e con grande seguito di pubblico.Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento RAI (RAI TELEVOTOFESTIVAL DI SANREMO 2010), è risultato che, fin dall’edizione 2010 del Festivaldi Sanremo, sussistesse il rischio di un utilizzo improprio del meccanismo deltelevoto, derivante dalla possibilità di invii massivi di voti da parte di operatorispecializzati, finalizzati a - o comunque suscettibili di - alterare gli esiti dellacompetizione canora. Il meccanismo del televoto, infatti, così come predisposto,non prevedeva alcun filtro al fine di ostacolare l’intervento di soggettiprofessionali diversi dai semplici telespettatori. L’unica misura adottata da RAIè stata quella di ridurre a 5 il numero di voti esercitabili per ogni “sessione divoto” da una medesima utenza, in occasione del Festival di Sanremo. Peraltro,come emerso dall’istruttoria, per il voto espresso via SMS anche attraverso SIManonime collegate in rete tramite computer, era comunque possibile inviare unnumero considerevole di voti non controllabili in tempi brevi. RAI, consapevole

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