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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAmaterie attinenti al campo specifico della meccanica, la perizia delle moneteritenute false, il conio di monete commemorative o celebrative” e, infine, “lafabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato”.Il successivo articolo 3 chiarisce che “In casi eccezionali, determinati dasovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l’Istituto può affidare, ove ilProvveditorato generale dello Stato ne ravvisi l’opportunità, a stabilimenti diterzi, l’esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relativealla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblicae alla stampa delle carte-valori”.L’Autorità ha osservato che la normativa in questione sembrava attribuireal Poligrafico il ruolo di fornitore esclusivo delle Amministrazioni statali perdeterminate categorie di beni e di servizi. L’esclusiva, pur non essendoespressamente indicata dai testi normativi, pareva desumersi infatti dalcomplesso delle disposizioni e in particolare dall’articolo 3 della legge citata.Al riguardo, l’Autorità ha considerato che per talune categorie di prodotti,la ragione giustificatrice delle esclusive poteva risiedere nell’esigenza di fareseguire all’interno del settore pubblico la produzione, per agevolare i necessaricontrolli dello Stato. Tali esigenze sono apparse sussistere in particolare per lecartevalori e la fabbricazione delle monete aventi corso legale.Per tutti gli altri prodotti, invece, la ragione dell’esclusiva nelle forniturealle Amministrazioni statali attribuita al Poligrafico non è sembrata risiedere inmotivi tecnici né in esigenze riconducibili a particolari caratteristiche deiprodotti e dei relativi processi produttivi, come risultava comprovato anchedalla possibilità che l’esecuzione delle forniture fosse affidata a terzi, inmancanza di capacità produttiva disponibile presso il Poligrafico.Per gli stessi motivi, l’Autorità ha sottolineato che poteva risultareingiustificato l’eventuale affidamento diretto a terzi dell’esecuzione delleforniture, senza l’esperimento di una procedura competitiva ad evidenzapubblica nelle ipotesi in cui il Poligrafico non potesse soddisfare il fabbisognodelle Amministrazioni statali.In considerazione di ciò, l’Autorità ha auspicato una revisione della leggen. 559/66, con l’eliminazione delle esclusive non giustificate da esigenze diinteresse generale e il venire meno di qualsiasi ruolo del Poligrafico nella sceltadelle imprese alle quali affidare l’esecuzione di forniture pubbliche.205PROVINCIA AUTONOMA DI BOLzANO - SERVIzIO DI MARCATURA DELLE PARTITE TAVOLARINell’ottobre 2011 l’Autorità ha inviato una segnalazione ai sensidell’articolo 22 della legge n. 287/90 alla Provincia autonoma di Bolzano inmerito al servizio telematico di marcatura delle partite tavolari Openkat.L’Autorità ha in via preliminare ricordato che l’impianto e la tenuta dellibro fondiario è espressione dell’esercizio della funzione pubblica volta agarantire la pubblicità del sistema tavolare, riservata in via esclusiva allaRegione Trentino Alto Adige dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5e il cui esercizio è stato dalla Regione stessa delegato alla Provincia Autonomadi Bolzano.

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