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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAda ricondursi infatti, secondo l’Autorità, all’applicazione diretta dell’art.101 delTFUE che vieta le intese restrittive della concorrenza, il quale, al pari delle altrenorme a tutela della concorrenza, poteva ben considerarsi una tra le “disposizionidi legge vigente” (peraltro di rango superiore) richiamate dalla norma del decretoSviluppo e la cui violazione poteva determinare l’esclusione dalla gara.Tale assunto è apparso confortato anche dal punto di vista sistematico,tenuto conto che l’articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto-legge 13 agosto2011 n. 138 (convertito dalla legge n. 148/2011) consentiva alle stazioniappaltanti, in tema di servizi pubblici locali, di escludere le “forme diaggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente irequisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazionealla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione siaidonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettivae motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero deglioperatori del mercato di riferimento”.In proposito, l’Autorità ha considerato che benché tale disposizione fossestata proposta per i soli servizi pubblici locali, la mancata estensione della ratioad essa sottesa a tutti gli appalti pubblici appariva contraria ai principi generaliche informano l’ordinamento giuridico, e, in particolare, a quelli derivantidall’appartenenza all’Unione Europea.In ragione di ciò, l’Autorità ha ritenuto che la facoltà di una stazioneappaltante di escludere dalla gara i raggruppamenti che presentino connotazionitali da apparire, anche prima facie, palesemente anticoncorrenziali, non solonon fosse preclusa dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1-bis, del Codicedei contratti pubblici, ma anzi, esplicitamente ammessa da questo attraverso ilrinvio alla possibilità di escludere i canditati che non adempiano alle prescrizionipreviste “da altre disposizioni di legge vigenti”.Quanto all’inserimento di una clausola esplicita di esclusione nel bandodi gara, l’Autorità ha osservato che l’esperienza da essa stessa maturata e lerecenti modifiche normative invitavano ad adottare un approccio più dinamicorispetto a quanto già suggerito in passato alle stazioni appaltanti.La possibilità di escludere i raggruppamenti temporanei a seguito diun’analisi che tenga conto della struttura e delle dinamiche caratterizzanti ilmercato interessato, nonché di qualsiasi altro elemento da cui possa desumersiuna precisa volontà anticoncorrenziale delle imprese coinvolte, è apparsa infattipiù aderente alla ratio dell’articolo 101 del Trattato e all’esigenza di tutelaregli acquisti pubblici dalle inefficienze ricollegabili a possibili comportamenticollusivi delle imprese.Quanto alla modifica dell’art. 81 del Codice dei contratti pubblici chedisciplina i criteri per la determinazione dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, l’Autorità ha rilevato che era ragionevole ritenere che l’intenzionedel legislatore fosse stata quella di estendere le garanzie dei lavoratori,anticipando le forme di tutela già previste ex post sulla verifica della congruitàdelle offerte, rendendo “irrilevante” ai fini della valutazione dell’offerta la vocerelativa al costo del lavoro, sempre che questo fosse inteso quale costo orariounitario come definito dai CCNL di settore. Solo in tale ottica, infatti, la norma221

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