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31 marzo 2012

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214Lombardia, costituiva condotta idonea ad alterare le dinamiche concorrenzialiche dovrebbero governare l’affidamento dei servizi pubblici, mirando asottrarre alle regole del mercato la fornitura di un insieme di servizi suscettibilidi costituire oggetto di una procedura ad evidenza pubblica.L’Autorità ha sottolineato altresì che dallo statuto di ILSPA emergeva comela società non avrebbe potuto in ogni caso definirsi affidataria in-house di servizistrumentali in quanto nessuna previsione statutaria assicurava che le suedecisioni più importanti fossero preventivamente sottoposte all’esame eall’approvazione dell’ente pubblico di riferimento (requisito necessario affinchépossa configurarsi l’esistenza del requisito del c.d. “controllo analogo”).Infine, con riferimento ai bandi pubblicati per la realizzazione degliospedali di Vibo Valentia e Sibaritide, l’Autorità ha osservato che essiprevedevano che al concessionario dei lavori di realizzazione venisse affidataanche, per una durata trentennale, la gestione di ogni attività non sanitariaannessa alle opere realizzatesi.In proposito, l’Autorità ha rilevato che, se in linea di principiol’accorpamento dei servizi di natura sanitaria e non sanitaria in un unicobando non presentava, di per sé, profili anticoncorrenziali nella misura in cuitale scelta derivi da una attenta analisi della stazione appaltante che abbiaindividuato in tale soluzione la configurazione più efficiente, l’accorpamentotuttavia di un numero eccessivo di beni e servizi in un unico bando potevacomportare non solo il rischio di minori efficienze, ma anche una riduzionedrastica del numero di potenziali partecipanti alla gara, sia singolarmenteche in forma associata.L’Autorità ha auspicato pertanto che le considerazioni svolte conducesseroad una revisione delle modalità di affidamento dei servizi in questione epotessero essere utili nella valutazione dell’opportunità di accorpare servizisanitari e non sanitari all’interno di un unico bando di gara sia con riguardo aidue bandi di gara richiamati che a quelli di futura pubblicazione.IstruzioneNUMERO CHIUSO PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIANel febbraio 2011, l’Autorità ha formulato, ai sensi dell’articolo 21 dellalegge n. 287/90, alcune osservazioni relative alle modalità di individuazione delnumero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in medicina veterinaria,indirizzandole al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, alPresidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome diTrento e Bolzano, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca eal Ministro della Salute.L’Autorità ha in primo luogo ricordato di avere già in passato rilevatoche, in generale, le restrizioni numeriche determinate con modalità non

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