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31 marzo 2012

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prevenire un utilizzo improprio del sistema, alle carenze delle procedure correlateal trasloco delle linee telefoniche e internet, agli ostacoli, nella fase post-vendita,alle richieste di cessazione delle forniture, con prosecuzione della fatturazione delservizio disdettato, ai contratti stipulati con modalità ingannevoli attraverso puntivendita itineranti.Telefonia fissaTELESELLING E CONTRATTI A DISTANzA302Nel corso del 2011 l’Autorità è intervenuta per sanzionare la reiterazione diuna pratica commerciale, posta in essere da Wind, relativamente alla conclusionedi contratti a distanza attraverso procedure di vocal ordering telefonicoWIND-CONCLUSIONE CONTRATTI. In particolare, agendo sulla base di diversesegnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori, l’Autorità ha accertatola reiterazione della pratica commerciale già sanzionata nell’ambito delprocedimento istruttorio WIND ABSOLUTE TARIFFA, consistente nell’acquisizione dinuova clientela attraverso la conclusione di contratti a distanza a mezzo telefono,secondo modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonee ad indurre inerrore il consumatore o a limitarne considerevolmente, o addirittura a escludere,la libertà di scelta o di comportamento.Per quanto concerne l’attivazione di servizi di utenza telefonica non richiestiin modo consapevole da parte dell’intestatario della linea, i consumatori hannoaffermato di aver ricevuto rassicurazioni da parte del teleseller sulla circostanzache nessun servizio sarebbe stato attivato senza la sottoscrizione di un contrattocartaceo. In alcuni casi, i consumatori hanno disconosciuto totalmentel’attivazione; in altri casi ancora, i segnalanti hanno contestato l’attivazione diservizi di utenza in quanto il contatto telefonico sarebbe avvenuto con personediverse dall’intestatario della linea e a sua totale insaputa.Il professionista è risultato inottemperante anche alla diffida inerente lemisure necessarie a garantire che ai consumatori contattati via telefonovenissero fornite in modo trasparente e corretto tutte le informazioni rilevantial momento della conclusione del contratto, in ordine alle caratteristiche e allecondizioni economiche delle offerte tariffarie proposte.Pur considerando la complessità dell’attività di teleselling, l’Autorità harilevato come le procedure adottate da Wind per adempiere alla diffidaconclusiva del procedimento originale erano insufficienti ad evitare o,comunque, a ridurre al minimo il rischio che ai consumatori potessero esserefornite dagli operatori dei call center informazioni fuorvianti in ordine allaproposta commerciale, analogamente a quanto rilevato nel procedimento WINDABSOLUTE TARIFFA. All’esito del procedimento, l’Autorità ha irrogato alprofessionista una sanzione pari a 90 mila euro.MANCATA ATTIVAzIONE DI SERVIzI TELEFONICINell’ambito di due istruttorie condotte nel 2011 (WIND - MANCATAATTIVAzIONE ADSL e TISCALI - MANCATA ATTIVAzIONE ADSL), l’Autorità haesaminato le insufficienti modalità informative adottate da Wind e Tiscali in

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