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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAevidentemente rintracciabile un accordo espresso, posto che “gli operatori delmercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, edessendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla,evitando accordi scritti, e anche accordi verbali espressi, e ricorrendo invecea reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto”.Oggetto ed effetti dell’intesaIl giudice di appello ha richiamato il consolidato principio giurisprudenzialesecondo cui, per la sussistenza dell’illecito, è sufficiente la presenzadell’oggetto anticoncorrenziale, e non anche, necessariamente, dell’effetto;infatti “a fronte della prova dell’esistenza di un accordo teso alla comunedefinizione delle strategie di prezzo, l’ulteriore dimostrazione del parallelismodi comportamenti risulta superfluo, atteso che l’illiceità della condotta giàdiscende dalla oggettiva idoneità della stessa ad alterare la concorrenza”(sentenze del Consiglio di Stato n. 896 del 9 febbraio 2011, n. 5171 e n. 5172del 16 settembre 2011, Listino Prezzi della Pasta).Elemento soggettivo dell’intesaCon riguardo all’elemento soggettivo dell’intesa oggettivamenteanticoncorrenziale, nella sentenza n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglionazionale dei geologi - Restrizioni deontologiche sulla determinazione deicompensi, il TAR Lazio ha evidenziato che “affinché la fattispecie venga inessere è sufficiente che sia voluto il fatto descritto nella norma senza alcunanecessità che i soggetti abbiano agito per un fine particolare, vale a dire perun fine che sta al di là e, quindi, fuori dal fatto costituente l’illecito, la cuirealizzazione non è richiesta per l’esistenza dell’illecito, essendo, in definitiva,l’intesa anticoncorrenziale, un illecito di mera condotta”.235Prova dell’intesaNella sentenza n. 2925 del 13 maggio 2011, Costa Container Lines/Sintermar - Terminal Darsena Toscana, il Consiglio di Stato ha ricordato ilproprio consolidato orientamento in materia di prova dell’intesa restrittiva,secondo il quale “la giurisprudenza, consapevole della rarità dell’acquisizionedi una prova piena (c.d. smoking gun o bleeding hand) ritiene che la provadella pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria,purché gli indizi siano seri, precisi e concordanti. Nella pratica concordatal’esistenza dell’elemento soggettivo della concertazione deve perciò desumersiin via indiziaria da elementi oggettivi, quali: - la durata, uniformità eparallelismo dei comportamenti; - l’esistenza di incontri tra le imprese; - gliimpegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie epolitiche comuni; - i segnali e le informative reciproche; - il successo praticodei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, masolo da condotte concertate”.Il giudice di appello, nella citata pronuncia, ha poi ricordato che lagiurisprudenza comunitaria e nazionale “distingue tra parallelismo naturale e

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