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31 marzo 2012

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In conclusione, l’Autorità ha quindi ritenuto che i comportamenti posti inessere dalle società Agility, Albini & Pitigliani, Alpi Padana, Brigl, Cargo Nord,Dhl Global Forwarding, Dhl Express, Francesco Parisi, Gefco, Geodis Wilson,I-Dika, Italmondo, Italsempione, Itk zardini, ITx Cargo, Rhenus, Saima,Schenker, Sittam, Spedipra, Villanova e Armando Vidale, nonchédall’Associazione di categoria Fedespedi, costituivano un’intesa unica econtinuata, restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.In ragione della gravità e della durata delle infrazione accertata, protrattasisenza soluzione di continuità quanto meno dal mese di <strong>marzo</strong> 2002 finoall’autunno del 2007, l’Autorità ha comminato alle imprese interessate sanzioniper un ammontare complessivo di circa 76,5 milioni di euro, ripartito tra lesingole società in funzione delle rispettive specificità di ciascuna, quali ladimensione relativa, l’effettiva rilevanza dell’attività svolta nel mercatointeressato e la durata del periodo di effettiva partecipazione all’attività dicoordinamento.Ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 287/90, alla società SchenkerItaliana è stato invece riconosciuto il beneficio dell’immunità, mentre allesocietà Agility Logistics, DHL Express, DHL Global Forwarding (Italy) eS.I.T.T.A.M. è stato riconosciuto il beneficio della riduzione della sanzionenella misura, rispettivamente, del 50%, del 49%, del 49% e del 10%.80GUIDA REMUNERAzIONI E TARIFFE 2009/2010 PER OPERATORI PUBBLICITARINel giugno 2011, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio aisensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti dell’AssociazioneConsulenti Pubblicitari Italiani (ACPI) e dell’Associazione Italiana PubblicitariProfessionisti (TP), accertando la sussistenza di un’intesa restrittiva dellaconcorrenza, consistente nella predisposizione e diffusione di un tariffario,contenuto nella “Guida remunerazioni e tariffe 2009/2010” pubblicata dallecitate associazioni, applicabile ai servizi di consulenza pubblicitaria. Ilprocedimento era stato avviato nel giugno 2010 dopo che l’Autorità era venutaa conoscenza della citata Guida destinata ai professionisti, alle agenzie, aglioperatori, agli utenti pubblicitari, diffusa congiuntamente da ACPI e da TP.La Guida era suddivisa in tre parti: i) la prima parte conteneva alcunicontratti tipo (contratto di consulenza, conferimento di incarico) utilizzabilicome modelli per la stesura di accordi contrattuali; ii) nella seconda parteerano riportati “modalità e valori per la remunerazione nelle diversevariazioni d’impegno” (remunerazione a ore, remunerazione a percentuale,remunerazione a periodo articolo & copy, remunerazioni specifiche per testie grafica, quotazioni per attività e servizi di comunicazione e immagineall’impresa pubblica e privata); iii) nella terza parte era illustrata una guidasintetica con le cosiddette “quotazioni a colpo d’occhio” delle prestazionipiù ricorrenti nell’ambito della creatività pubblicitaria (advertisingcreativity), identità di impresa (corporate identity), presentazione di prodotti(product identity).

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