13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAal richiedente. Gli oneri derivanti dalle attività di elaborazione e di trasmissionedei dati di consumo da parte delle società di distribuzione saranno interamenteposti a carico del bilancio regionale.MODALITà DI ALIENAzIONE DELLE PARTECIPAzIONI AzIONARIE DI ENEL IN EUROGEN,ELETTROGEN E INTERPOWERNel novembre 2011, l’Autorità ha inviato una segnalazione ai sensi degliarticoli 21 e 22 della legge n. 287/90 al Presidente del Senato, al Presidente dellaCamera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia edelle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico Infrastrutture e Trasporti,relativamente agli effetti anticoncorrenziali della violazione, da parte di alcunioperatori attivi nel mercato italiano della generazione elettrica, di quanto previstonel D.P.C.M. 8 novembre 2000, “Modalità di alienazione delle partecipazioniazionarie di Enel S.p.A. in Eurogen Spa, Elettrogen S.p.A. e Interpower S.p.A.”Tale normativa limitava al 30%, per un periodo di almeno cinque annidall’alienazione delle quote societarie, la misura della partecipazione di entipubblici o imprese pubbliche, italiani o esteri, nelle società create da Enel Spa inottemperanza a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo16 <strong>marzo</strong> 1999, n. 79 (c.d. Genco).Con una precedente segnalazione del 2006, l’Autorità aveva già formulatoosservazioni in ordine alle distorsioni del funzionamento di mercato che potevanoderivare tanto dalla inottemperanza agli obblighi imposti, sia dalla medesimaformulazione del citato d.PCM. In particolare, a seguito dell’operazione diconcentrazione, realizzata nel 2005 a livello comunitario, con cui Electricité deFrance Sa e AEM Spa (ora A2A Spa) controllata dal Comune di Milano,avevano acquisito, attraverso un’impresa comune, il controllo congiunto diEdison Spa (di seguito, Edison) in misura del 50% ciascuna, il limite dispostodal citato d.PCM 8 novembre 2000 era stato superato. Edison, infatti, detenevail controllo di Edipower Spa (già, Eurogen) e, quindi, il controllo delle impresepubbliche sopra citate in Eurogen (ora Edipower Spa) aveva ampiamentesuperato il 30%.L’Autorità aveva altresì osservato come la normativa in questione, fra lealtre cose, non prevedesse sanzioni in caso di violazione del limite imposto, eche l’indicazione del termine di cinque anni non fosse accompagnato danessuna successiva verifica di permanenza delle condizioni che ne avevanogiustificato l’introduzione.A distanza di oltre cinque anni dalla propria precedente segnalazione,l’Autorità ha osservato che la violazione delle norme di cui al d.PCM citato inrelazione alla titolarità del capitale sociale di Edipower aveva determinato unconsolidamento della posizione di alcuni operatori nel mercato italiano dellagenerazione elettrica, con ciò creandosi distorsioni della concorrenza insuddetto mercato, in quanto i soggetti controllati da enti pubblici che avevanorispettato tale limite avevano dovuto perseguire politiche di espansione fondateesclusivamente sulla crescita interna, con effetti pregiudizievoli sugli assettidi mercato esistenti e futuri. L’Autorità ha, altresì, auspicato che non venisseropiù posti limiti alla partecipazione al capitale sociale di imprese industriali.141

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!