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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZASulle stesse basi l’Autorità ha reputato criticabili le previsioni in materiadi regime transitorio, laddove il comma 32 dell’art. 4 prevedeva la stessa sogliadi 900.000 euro annui quale criterio per giustificare la prosecuzione diaffidamenti di valore uguale o inferiore, effettuati in house, sino alla loroscadenza naturale. Parimenti, l’Autorità ha ritenuto non corretta sotto il profiloconcorrenziale l’esenzione dalla scadenza anticipata per tutti gli affidamentidiretti, non solamente per quelli in house, con un eccessivo ampliamento dellaplatea dei soggetti gestori di servizi pubblici locali non selezionati con gara;l’Autorità ha altresì osservato che i casi di cui alla lettera d) del comma 32 nonpotevano comunque ricomprendere anche affidamenti in essere in base arinnovi o proroghe tacite, già definiti dal Giudice amministrativo quali gestionidi fatto, in quanto esercitati sulla base di un titolo illegittimo.In relazione alle previsioni di cui al comma 33 dell’art. 4, che impedisconol’accesso alle gare per soggetti che siano già affidatari diretti, l’Autorità, purcondividendo la ratio della norma di evitare le distorsioni derivanti dallapartecipazione di soggetti avvantaggiati dal beneficiare di un affidamento direttoe di disincentivare il ricorso ad affidamenti diretti, ha sottolineato comel’esperienza concreta maturata in alcuni settori, quale il trasporto pubblicolocale, avesse dimostrato il verificarsi dell’effetto indesiderato di limitaredrasticamente il numero degli operatori che potevano essere ammessi alleprocedure di gara, favorendo l’aggiudicazione al precedente affidatario, spessol’unico partecipante alla gara. L’Autorità ha proposto quindi di attenuare larestrizione, consentendo la partecipazione ad affidatari diretti almeno nella fasefinale (inferiore ai due anni) del proprio affidamento e nei casi in cui nel bacinodi riferimento fosse già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o,almeno, fosse stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamentoattraverso procedure ad evidenza pubblica.In generale, ricordando come il principio dell’obbligo di gara perl’affidamento in esclusiva dei servizi pubblici locali, oltre a rispondere ai principiconcorrenziali, appare fondamentale per garantire la scelta dell’operatore, pubblicoo privato, migliore in termini di qualità, efficienza e condizione economiche deiservizi offerti, l’Autorità ha suggerito l’adozione di misure di garanzia in tal senso,quali, ad esempio, un obbligo di pubblicazione, direttamente da parte del gestoreo anche a cura dell’ente locale affidatario, di alcune misure di performance (livelloqualitativo, prezzo medio per utente, livello degli investimenti effettuati) dellagestione del servizio, come primo riferimento utile per effettuare delle primevalutazioni di benchmarking delle diverse gestioni. I risultati di questa attivitàpotrebbero poi essere utilizzati a fini normativi, ad esempio stabilendol’automatica cessazione anticipata dell’affidamento avvenuto in via diretta (e lasuccessiva messa a gara del medesimo), se il gestore non è in grado di realizzareperformance paragonabili ai migliori standard disponibili per servizi analoghi.Infine, esprimendo apprezzamento per le importanti incentivazionieconomiche previste dal decreto a favore degli enti locali nei casi didismissione delle società a partecipazione pubblica, l’Autorità ha ritenutopressante l’esigenza di garantire che tali procedure si svolgano nel modo piùconcorrenziale possibile, privilegiando lo strumento dell’evidenza pubblica.227

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