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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAle Garanzie nelle Comunicazioni, in merito allo schema di provvedimentoconcernente “Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singolereti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione dellaCommissione Europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante,identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventualeimposizione di obblighi regolamentari”.L’Autorità ha espresso condivisione in relazione all’identificazione,compiuta nel provvedimento in commento, di quattro mercati rilevanti deiservizi di terminazione distintamente per Telecom Italia, Vodafone Omnitel,Wind Telecomunicazioni e H3G e, nell’ambito di ciascuno di loro, dellasussistenza di un significativo potere di mercato degli operatori mobili, laddovesi è verificato che il servizio di terminazione è offerto da un solo operatore suciascuna rete mobile, per tutto il traffico voce, indipendentemente dalla rete diorigine, destinato alla clientela attestata su quella rete, ed è remunerato da unatariffa all’ingrosso fissata dall’operatore stesso in assenza di vincoli competitivi.Sulla base del regime calling party pays, l’operatore di terminazione può pertantoincrementare la tariffa di terminazione all’ingrosso senza che gli operatoriconcorrenti possano limitare il suo potere di mercato.L’Autorità ha inoltre ritenuto in linea di massima coerente con leindicazioni della Commissione Europea, e con quanto auspicato dall’Autoritànel parere reso sullo schema di provvedimento relativo al precedente ciclo dianalisi di mercato, il modello utilizzato nel provvedimento in esame dideterminazione dei prezzi del servizio di terminazione mobile, basato sui costiincrementali di lungo periodo.Quanto agli obblighi in materia di controllo dei prezzi imposti aglioperatori notificati, l’Autorità, pur ritenendo meritevole di apprezzamento laprevista riduzione delle tariffe di terminazione mediante l’orientamento dellestesse ai costi, ha riscontrato che tale allineamento avverrà con circa due annidi ritardo rispetto alla data del <strong>31</strong> dicembre <strong>2012</strong> indicata dalla CommissioneEuropea, lasciando nel frattempo le tariffe di terminazione italiane a un livellopiù alto di quello praticato in molti paesi europei, quali la Francia, il RegnoUnito e la Germania.L’Autorità ha infine preso atto del fatto che, sulla base del nuovo “glidepath” previsto, sarà posticipata di diciotto mesi la piena simmetria delle tariffedi terminazione su rete mobile, che avrebbe dovuto aver luogo dal 1° luglio <strong>2012</strong>.A tale riguardo, pur essendosi espressa in passato in senso favorevole almantenimento di un’asimmetria fino all’eliminazione delle differenze oggettivedi costo derivanti dall’iniziale assegnazione delle frequenze radiomobili, nelcaso di specie l’Autorità ha ritenuto di sottolineare la necessità di tenere inmaggiore considerazione il processo in corso di riorganizzazione della bandaGSM a 900 MHz e di razionalizzazione del relativo utilizzo (cosiddetto“refarming”) avviato con la delibera n. 541/08/CONS, processo che haregistrato importanti sviluppi proprio nel corso del 2011; accanto a ciòl’Autorità ha anche ritenuto di sottolineare l’importanza, ai fini della capacitàdel meccanismo di riorganizzazione delle frequenze di far venir meno le ragioni183

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