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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAAl riguardo, l’Autorità aveva osservato che la suddetta verifica dicompatibilità non era idonea ad assicurare l’obiettivo di politica sanitariaconsistente nel contenimento dell’offerta di prestazioni sanitarie, poiché potevacomportare che gli operatori già autorizzati fossero indotti ad incrementare laloro offerta nell’intento di diminuire il fabbisogno potenziale di assistenza dacui dipendeva il numero delle strutture autorizzabili: ciò risulterebbe in unariduzione delle possibilità di ingresso nel settore di operatori più efficienti e,con esse, la libera scelta degli utenti. L’Autorità aveva rilevato inoltre che icriteri di compatibilità finanziaria potevano essere presi in considerazione soloper limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l’ingresso e la permanenzadegli operatori nel settore più ristretto delle prestazioni a carico del SSN,mentre non dovevano essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazionidiscrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delleprestazioni non gravanti sull’erario pubblico.Nel corso del 2010 erano, poi, pervenute all’Autorità alcune segnalazioniaventi ad oggetto la mancata adozione di autorizzazioni nella Regione Lazio,risultante in parte dall’inerzia della Regione stessa, in parte dall’esistenza di unanormativa regionale che, di fatto, avrebbe impedito l’apertura di nuove strutture.L’Autorità, pertanto, ribadendo quanto già evidenziato nella propriaprecedente segnalazione, ha auspicato che le considerazioni svolte conducesseroad una effettiva revisione delle disposizioni contenute nelle previsioninormative esaminate, sia a livello nazionale che a livello regionale.BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA MOC, DEI DISPOSITIVIE SERVIzI CONNESSI E DEI SERVIzI OPzIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAzIONI211Nel settembre 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativarichiesta, ha trasmesso un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Concessionaria ServiziInformatici Pubblici (Consip) in merito allo schema del bando di gara, deldisciplinare di gara e del capitolato tecnico per la fornitura di apparecchiatureper Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), dei dispositivi e serviziconnessi e dei servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, predispostodalla stessa Consip.In generale, l’Autorità ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozzefossero sostanzialmente conformi agli orientamenti da essa espressi in tema dibandi di gara predisposti da Consip.Con particolare riferimento alla disciplina delle forme associative dipartecipazione alla gara, il bando richiedeva, a pena di esclusione, che le stessefossero ammesse solo tra imprese che singolarmente non avrebbero potutopartecipare alla gara. In proposito, l’Autorità ha sottolineato che il decretolegge13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” (di seguito,decreto Sviluppo) aveva modificato il previgente quadro normativo in materiadi appalti pubblici sancendo, in particolare, la tipizzazione delle cause diesclusione dalle gare (art. 4, lett. n), cause che potevano essere solo quellepreviste dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di

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