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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAAl fine di rispondere alle criticità espresse nel provvedimento di avviod’istruttoria, CVA ha presentato una proposta di misura correttiva di naturacomportamentale tra cui, in particolare, l’impegno a non modificare la propriaofferta commerciale per un periodo di due anni, prorogabile fino a un massimodi quattro anni. L’Autorità, tuttavia, ha ritenuto tale misura inidonea arimuovere in maniera durevole gli effetti pregiudizievoli della concorrenza neimercati interessati, e ha pertanto vietato l’operazione esaminata in quantosuscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 287/90, lacreazione di una posizione dominante in capo a CVA, tale da eliminare oridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati della venditadi energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassatensione in Valle d’Aosta.MOBY/TOREMAR-TOSCANA REGIONALE MARITTIMANel luglio 2011, l’Autorità ha deliberato la chiusura del procedimentoistruttorio avviato ai sensi della legge 287/90 articolo 16, comma 4, per valutarese l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controlloesclusivo di Toremar Spa da parte di Moby Spa comportasse la costituzione oil rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in grado di eliminareo ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.L’operazione di concentrazione valutata si inseriva nel quadro dellaprivatizzazione del gruppo Tirrenia, del quale Toremar aveva fatto parte finoal 2009. In particolare, in tale contesto, la Regione Toscana, nel dicembre 2009,aveva dato avvio alla procedura a evidenza pubblica per la privatizzazione diToremar e per l’affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo di interesseregionale, deliberando, nel maggio 2011, l’aggiudicazione provvisoria diToremar a Moby.Sia Toremar che Moby erano attive nel settore del trasporto marittimodi linea di passeggeri, veicoli e merci. In particolare, Toremar era la societàalla quale era stato affidato il soddisfacimento degli obblighi di serviziopubblico nei collegamenti marittimi tra l’Arcipelago Toscano e l’Italiapeninsulare, al fine di assicurare la c.d. “continuità territoriale”. Tali obblighirisultavano dettagliati nel contratto di servizio che l’aggiudicatario definitivodella gara per la privatizzazione di Toremar avrebbe firmato con la RegioneToscana.L’operazione riguardava dunque il trasporto di passeggeri, veicoli e mercitra la terraferma e le isole dell’Arcipelago Toscano. In particolare, i mercatirilevanti per l’operazione sono stati identificati come segue: i) il mercato deltrasporto di linea passeggeri mediante aliscafo sulla rotta Piombino- Cavo -Portoferraio (Isola d’Elba); ii) il mercato del trasporto di linea di passeggeri,con o senza veicoli, e iii) il mercato del trasporto merci su ciascuna delleseguenti rotte: a) Piombino - Portoferraio (Isola d’Elba), via traghetto; b)Piombino - Rio Marina (Isola d’Elba) - Isola di Pianosa; c) Piombino - Cavo,via traghetto - Portoferraio (Isola d’Elba); d) Porto S. Stefano - Isola del Giglio;e) Livorno - Isola di Gorgona - Isola di Capraia.113

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