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31 marzo 2012

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Protocollo d’intesa Agcm/Banca D’Italia e sweep comunitario<strong>31</strong>6Il 22 febbraio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Bancad’Italia e l’Autorità in materia di tutela del consumatore, volto a prevedere, inparticolar modo:- l’informativa reciproca in merito ai procedimenti avviati e ai provvedimentiadottati ad esito dell’attività istruttoria;- la possibilità di formulare, nel corso dell’istruttoria, osservazioni con riguardoai profili connessi all’interpretazione della normativa di rispettiva competenza;- la promozione di incontri periodici e gruppi di lavoro per l’approfondimentodi temi rilevanti e il coordinamento delle rispettive attività di controllo.Tra le attività di collaborazione fin qui svolte che si possono inquadrarenell’ambito del Protocollo, appare rilevante citare lo sweep comunitario 1 ,ancora in corso in materia di credito al consumo. L’iniziativa ha riguardato i sitiinternet di 15 operatori del settore del credito al consumo (di cui 7 banche,5 società appartenenti a gruppi bancari specializzate nel credito al consumo,2 società finanziarie e 1 mediatore creditizio) e ha avuto ad oggetto leinformazioni fornite ai consumatori relativamente alle carte di credito, aiprestiti personali e ai prestiti finalizzati per l’acquisto dell’auto. In particolare,l’Autorità si è occupata degli illeciti individuati dalla Unfair CommercialPractices Directive, mentre la Banca d’Italia si è occupata degli aspetti copertidalla Consumer Credit Directive e dalla Distance Marketing of FinancialServices Directive. A valle dell’attività di indagine sui siti internet, svoltasi nelmese di settembre 2011, le Autorità nazionali hanno avviato la fase dienforcement, approfondendo l’analisi condotta sui profili rilevati comeproblematici e intraprendendo le misure ritenute opportune per porre fine agliilleciti riscontrati. Tale fase si concluderà entro il 1° settembre <strong>2012</strong>.Banche - contratti di mutuo e conti correntiINTESA SANPAOLO - TEMPISTICA SURROGANel corso del 2011 l’Autorità ha chiuso un procedimento nei confronti diIntesa San Paolo Spa, relativamente ad alcune condotte poste in essere dalprofessionista in relazione alle richieste dei propri clienti di trasferire il rapportodi mutuo ad altro istituto bancario e, in particolare, ai ritardi con i quali l’istitutoavrebbe provveduto al perfezionamento delle operazioni di surroga, ancheomettendo di rilasciare le quietanze di avvenuta estinzione anticipata persurrogazione (INTESA SANPAOLO - TEMPISTICA SURROGA).Al riguardo, il d.l. <strong>31</strong> gennaio 2007, n. 7 (successivamente modificato dallalegge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, e dalla legge 24 dicembre 2007,n. 244) prevede, all’articolo 8, comma 3, che “è nullo ogni patto (…) con ilquale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà disurrogazione” e il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni1Lo sweep è un’azione comune di enforcement avviata dal Comitato sulla Cooperazione per la Tutela deiConsumatori (Consumer Protection Cooperation Committee) della Commissione CE, che consiste inun’indagine a tappeto condotta simultaneamente dai Paesi aderenti al Network sulle informazioni diffuse daiprofessionisti via internet.

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