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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATORESettore automobilisticoNel settore della vendita di autoveicoli, nel 2011, così come avvenuto nel2010, l’Autorità ha sanzionato messaggi pubblicitari che, fornendoinformazioni ingannevoli in merito alla categoria di omologazione e all’utilizzodi veicoli c.d. pick-up, potevano indurre gli acquirenti ad un utilizzo del mezzonon consentito dal Codice della strada, con il rischio di sanzioni pecuniarie edi sequestro. In particolare sono state sanzionate le case automobilistiche chenei messaggi pubblicitari enfatizzavano l’utilizzo dei pick-up come normaliveicoli adibiti al trasporto di persone ed utili per gite nel tempo libero.Considerando i possibili effetti che le pratiche avrebbero continuato a produrresul mercato, nei casi in esame l’Autorità ha sempre disposto una dichiarazionerettificativa ai sensi dell’art. 27, comma 8 del Codice del consumo perinformare gli eventuali acquirenti dei limiti di utilizzo del pick-up.Un ulteriore filone di intervento è stato quello relativo alle informazioninon complete fornite ai consumatori in merito alle garanzie sugli autoveicolinuovi, in particolare con riguardo ai messaggi che omettevano di specificareche alcune componenti delle autovetture erano escluse dalle garanziepubblicizzate.Sempre nel settore delle vendite di autoveicoli, un’altra area oggetto diinvestigazione ha riguardato la vendita di auto usate il cui chilometraggio erastato artificialmente ribassato.MAzDA / TOYOTA / MELIAN ITALIA - PUBBLICITà PICk-UP291Nel procedimento avviato nei confronti di Mazda Motor Italia Spa(MAzDA PUBBLICITà PICk-UP), l’Autorità ha ritenuto che la diffusione da parte delprofessionista sul proprio sito internet www.mazda.it di un messaggiopubblicitario relativo ai veicoli “Mazda BT-50” pick-up, fosse ingannevole, inquanto gli automezzi pubblicizzati, alcuni anche dotati di doppia cabina,venivano presentati come omologati “autocarri” categoria N1, ma si lasciavaintendere, per le espressioni e le immagini utilizzate, che gli stessi potesseroessere utilizzati legittimamente anche per attività di tempo libero e quindi peril normale trasporto di persone. La normativa nazionale, al contrario, consenteil trasporto di persone solo se funzionali all’utilizzo dell’automezzo per illavoro cui è adibito e vieta espressamente il trasporto delle persone come sequesto fosse un normale autoveicolo.L’Autorità, pertanto, ha ritenuto la pratica commerciale scorretta ai sensidegli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, comma 1 del Codice del consumo,ha irrogato una sanzione di 70 mila euro ed ha disposto una dichiarazionerettificativa ai sensi dell’articolo 27, comma 8 del Codice del consumo perinformare gli eventuali acquirenti dei limiti di utilizzo del pick-up.Per gli stessi motivi, ovvero per aver pubblicizzato sul sito internetwww.toyota.it i veicoli “Toyota Hilux” omologati come autocarri come veicoliutilizzabili per il normale trasporto di persone, l’Autorità ha irrogato allaToyota una sanzione amministrativa pecuniaria di 155 mila euro e ha dispostouna dichiarazione rettificativa (TOYOTA PUBBLICITà PICk-UP).

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