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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAqualità avrebbero dovuto certificarsi entro tre anni dall’entrata in vigore delRegolamento stesso. A tal fine, il Regolamento faceva esplicito riferimentoalla sola certificazione rilasciata da organismi accreditati dal SINCERT (oggiACCREDIA), escludendo società che, sebbene non accreditate daACCREDIA, fossero comunque accreditate presso organismi equivalenti,essendo firmatari dei c.d. “accordi di mutuo riconoscimento”.L’Autorità ha ritenuto che tali previsioni fossero suscettibili dideterminare ingiustificate restrizioni della concorrenza nel mercato dei servizidi certificazione. Pertanto, l’Autorità ha formulato l’auspicio che le citateprevisioni del Regolamento, laddove circoscrivevano lo svolgimento dideterminate attività ai soli “organismi certificati SINCERT”, fossero modificatein modo da chiarire la norma, ampliando il novero dei soggetti che possonosvolgere attività di certificazione sanitaria a quei soggetti che siano riconosciutida organismi di accreditamento diversi da ACCREDIA, ma firmatari degliaccordi di mutuo riconoscimento internazionale.PROCEDURE ADOTTATE DALLA REGIONE CALABRIA PER LA REALIzzAzIONE DI qUATTROPRESIDI OSPEDALIERIAFFIDAMENTO, DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA IN FAVORE DI INFRASTRUTTURELOMBARDE SPA, DI SERVIzI INERENTI LE PROCEDURE DI GARA PER LA REALIzzAzIONEDI qUATTRO PRESIDI OSPEDALIERINell’agosto 2011 l’Autorità ha trasmesso due pareri, ai sensi dell’articolo22 della legge n. 287/90 rispettivamente al Presidente della Regione Calabriae al Commissario delegato per l’emergenza socio-economica sanitaria nelterritorio della Regione Calabria da un lato, e al Presidente della RegioneLombardia dall’altro, in merito alle distorsioni concorrenziali connesse i)all’affidamento, da parte della Regione Calabria e in favore di InfrastruttureLombarde Spa (ILSPA) di servizi relativi alle procedure di gara per larealizzazione di quattro presidi ospedalieri, nonché ii) alla qualificazione diILSPA, società posseduta al 100% dalla Regione Lombardia, quale societàstrumentale della Regione stessa.La Regione Calabria, le aziende sanitarie provinciali interessate, ILSPAe la Regione Lombardia avevano concluso una convenzione in base alla qualequest’ultima, tramite ILSPA, si impegnava a prestare attività di supporto allastazione appaltante e al responsabile unico del procedimento, di project &construction management e di alta sorveglianza in relazione agli interventi direalizzazione dei quattro presidi ospedalieri di Vobo Valentia, Piana di GioiaTauro, Sibaritide e Catanzaro.In proposito, l’Autorità ha rilevato innanzitutto che, in quanto societàstrumentale della Regione Lombardia, ILSPA avrebbe dovuto svolgere attivitàrivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione di riferimento e che allastessa era fatto divieto, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 248/2006, di “svolgereprestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati”. In tale ottica, l’Autoritàha ritenuto che l’affidamento diretto nella forma in-house a ILSPA di servizinon qualificabili come strumentali, in quanto non rivolti alla Regione213

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