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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAprofessionali dei candidati e sulla loro precedente esperienza in materia.Per quanto concerne il caso in esame, l’Autorità ha rilevato che l’esigenzainvocata dalla Regione Sicilia per giustificare le richiamate previsioni delbando di gara in esame non appariva necessariamente ed esclusivamenteconseguibile attraverso i due criteri selettivi stabiliti nel bando.Infatti, per garantire il corretto svolgimento dell’attività richiesta nel citatobando di gara, consistente nel controllo in loco sul PO FSE regionale adintegrazione e supporto degli uffici pubblici competenti, l’Autorità ha ritenutoche sarebbe risultato sufficiente una figura professionalmente idonea per talefunzione, da rinvenirsi nell’ambito dei numerosi albi a ciò abilitati, eventualmenterichiedendo una specifica preparazione in materia, dimostrabile anche attraversopregresse esperienze di lavoro. In tal senso, è apparsa poco chiara la ratiogiuridica-economica del requisito professionale richiesto dal bando, consistentenell’iscrizione all’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob.Parimenti, al fine di garantire “l’assenza di collegamenti e di interesseincrociati con i soggetti da sottoporre a controllo”, l’Autorità ha osservato cheil bando avrebbe potuto prevedere espressamente prevista tale incompatibilitàper i singoli candidati, previa apposita certificazione ad hoc e pena l’esclusionedalla relativa gara.Infine, l’Autorità ha precisato che l’abbinamento dei due requisiti sopradescritti, in quanto definivano ingiustificate barriere amministrative all’ingressonel relativo mercato, avrebbe certamente reso ancor più difficoltoso, se nonimpossibile, l’accesso al settore interessato dalla gara e, quindi, l’effettivosvolgimento dell’attività in questione, anche da parte di qualificati professionisti;anche tenuto conto che nessuna delle previsioni in parola può di per sé costituiregaranzia che l’impresa che svolge l’attività in questione nel rispetto di taliparametri offra servizi qualitativamente adeguati e, comunque, migliori di altrioperatori.223VarieCOMUNE DI VENTIMIGLIA (IM) - LIMITE DI OPERATIVITà RICHIESTO PER LE SOCIETàSTRUMENTALINel gennaio 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativarichiesta, ha trasmesso un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90al Comune di Ventimiglia, in merito alla portata della previsione di cuiall’articolo 13, comma 2, del decreto - legge n. 223 del 2006, convertito dallalegge n. 248 del 2006.L’Autorità ha ricordato che, secondo l’interpretazione della norma datadal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4346 del 2009, l’imposizione di un«oggetto sociale esclusivo» non doveva essere inteso come divieto delle c.d.società strumentali multiutilities, bensì come rafforzamento della regola

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