13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAProprio alla luce dell’ampiezza dell’oggetto sociale, infine, l’Autorità hasottolineato come le attività che la società Parchi Val di Cornia poteva svolgerefossero diverse e ben più ampie rispetto ai soli servizi strumentali alla fruizionedei parchi archeologici e naturali e delle strutture museali, trattandosi anzi inprevalenza di servizi aggiuntivi, per l’affidamento dei quali devono essereprevisti criteri selettivi che siano trasparenti e non discriminatori.SanitàPROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI TELEPATOLOGIANel gennaio 2011, l’Autorità ha trasmesso un parere ai sensi dell’articolo22 della legge n. 287/90 al Ministro dell’Economia e delle Finanze in meritoalle bozze del bando di gara e del relativo disciplinare per la fornitura diapparecchiature di Telepatologia-Stazioni digitali per le acquisizioni diimmagini, dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP Spa).In generale, l’Autorità ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozzefossero sostanzialmente conformi agli orientamenti da essa espressi in materiadi bandi di gara predisposti da Consip.L’Autorità ha tuttavia rilevato che nel disciplinare di gara era consentitol’affidamento in subappalto a imprese aventi rapporto di controllo o di merocollegamento con gli aggiudicatari ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e, comunque,ad imprese costituenti, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centrodecisionale.In proposito, l’Autorità ha osservato che la disposizione non tenevaconto delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dall’articolo3, comma 1, della legge n. n. 166/2009, ai sensi del quale non possono“essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti,i soggetti (…) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesimaprocedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se lasituazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabiliad un unico centro decisionale.”In ogni caso, l’Autorità si è riservata di valutare gli esiti della gara, ovenel corso del suo svolgimento fossero emersi elementi suscettibili diconfigurare illeciti anticoncorrenziali.209BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI FISSI E ARCHI A C MOBILINel <strong>marzo</strong> 2011 l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativarichiesta, ha trasmesso un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90al Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle bozze del bando, delCapitolato tecnico e del disciplinare di gara per la fornitura di apparecchiature

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!