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31 marzo 2012

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2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini dellapartecipazione alla gara, un unico centro decisionale”.PROMOzIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ATTUAzIONE DELLADIRETTIVA 2009/28/CE132Nel febbraio 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 dellalegge n. 287/90, al Presidente della x° Commissione (Industria, commercio eturismo) del Senato alcune osservazioni in merito alle possibili distorsioni dellaconcorrenza derivanti dall’articolo 23, comma 4, dello schema di decretolegislativo “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’usodell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazionedelle direttive 001/77/CE e 2003/30/CE”.La norma prevedeva l’annullamento nel 2015 della quota d’obbligo dicui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e, quindi, delprotrarsi, fino a tale anno, del regime di incentivazione basato sui c.d.“Certificati Verdi”. Il citato decreto n. 79/99 ha imposto ai produttori e agliimportatori di energia elettrica non rinnovabile, a esclusione degli impianticogenerativi, l’obbligo di immissione in rete di energia elettrica rinnovabileper una determinata quota della produzione da fonte non rinnovabile, dacomprovare attraverso la presentazione di Certificati Verdi.Tale obbligo avrebbe avuto un effetto neutrale sulla concorrenza trageneratori se la distribuzione tra di essi delle quote di produzione esenti fossestata simmetrica o lo fosse diventata nel tempo. L’Autorità ha osservato tuttaviache ciò non era avvenuto, e che quindi il costo dell’incentivazione attraversoCertificati Verdi era risultato distribuito tra gli operatori in modo da rispecchiarele dotazioni iniziali di impianti a fonte rinnovabile o cogenerativi, piuttosto chel’efficienza del parco di generazione di ciascun produttore e i successiviinvestimenti in generazione da fonte rinnovabile. Poiché la distribuzione dellequote tra i generatori era risultata essere asimmetrica, il meccanismo deiCertificati Verdi aveva prodotto come effetto nel complesso uno spiazzamentodelle offerte dei produttori con una minore dotazione di risorse esentidall’obbligo di acquisto e una riduzione del costo del capitale a favore deglioperatori con una maggiore dotazione di capacità di generazione esente.Secondo quanto previsto dalla direttiva UE n. 29/2009, a partire dal 1°gennaio 2013 i diritti di emissione di CO2 verranno assegnati a titolo onerosoalle imprese che generano elettricità, attraverso apposite aste i cui proventiaffluiranno agli Stati Membri. Tali proventi dovranno essere utilizzati almenoper il 50% per finanziare iniziative volte a contrastare il cambiamento climaticoe le sue conseguenze, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra e losviluppo delle energie rinnovabili. Gli impianti di generazione elettrica a fonterinnovabile saranno tenuti a pagare diritti di emissione molto modesti se nonnulli. Per tale ragione, l’Autorità ha osservato che, stante la disegualedistribuzione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile (ivi inclusi i grandiimpianti idroelettrici) tra i produttori di energia elettrica, l’assegnazione a titolooneroso dei diritti di emissione di CO2 presentava gli stessi profili di potenziale

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