13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’Attività di segnalazione e consultiva394Nel corso del 2011, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivantidalla normativa esistente o da progetti normativi, l’Autorità ha reso 105segnalazioni e pareri ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, e unparere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della stessa legge, introdottodall’art. 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla leggen. 214 del 22 dicembre 2011 1 .In particolare, nell’anno considerato è risultata prevalente l’attivitàconsultiva svolta ai sensi dell’articolo 22, relativamente ad iniziative legislativeo regolamentari e a problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato; alriguardo, l’Autorità si è espressa 69 volte, tanto su richiesta di amministrazionied enti pubblici interessati quanto di propria iniziativa.Nello stesso anno, l’Autorità ha trasmesso 36 segnalazioni ai sensidell’articolo 21 in relazione a norme di legge o di regolamento o provvedimentiamministrativi di carattere generale ritenuti distorsivi della concorrenza.Fra gli ambiti settoriali più interessati dagli interventi consultivi ai sensidell’articolo 22, spiccano il settore dei servizi, quello dell’acqua e rifiuti equello dei trasporti; il comparto dei servizi è anche quello in cui si registra ilmaggior numero di interventi di segnalazione ai sensi dell’articolo 21, seguitodai comparti dei trasporti e dell’energia.1Il d.l. 6 dicembre 2011 così dispone all’art. 35, denominato “Potenziamento dell’Antitrust”:“1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente: “21-bis (Poteri dell’AutoritàGarante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni dellaconcorrenza).1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli attiamministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violinole norme a tutela della concorrenza e del mercato.2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbiaemanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un pareremotivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazionenon si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare,tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!