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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZACOMUNE DI AVEzzANO - SERVIzIO DI IGIENE URBANANel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativa richiesta,ha trasmesso un parere un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90 alComune di Avezzano in merito alla partecipazione a una gara ad evidenzapubblica da parte di una società mista affidataria di servizi pubblici locali.L’Autorità ha precisato preliminarmente che non rientrava tra i compiti adessa attribuiti l’espressione di pareri in relazione alle scelte di una pubblicaamministrazione sulla materia sopra citata. Ciò nondimeno, l’Autorità ha ritenutoutile osservare che la ratio dell’art 23-bis, comma 9, della legge n. 133/2008 eraquella di garantire il principio di libera concorrenza e, al contempo, di valorizzareil soggetto in grado di offrire alla stazione appaltante, indipendentemente dallasua natura pubblica o privata, le migliori condizioni economiche.In quest’ottica, l’ultimo paragrafo del comma 9 mirava a consentire allesocietà che forniscono servizi pubblici locali a un’amministrazione e hannoacquisito esperienza “sul territorio” di partecipare, a parità di condizioni congli altri operatori, alle procedure concorrenziali per l’affidamento degli stessiservizi. Proprio per garantire detta parità, il comma 9 vietava ai soggetti giàaffidatari diretti di un servizio pubblico locale di acquisire la gestione, anchea seguito di gara, di ulteriori servizi per tutta la durata della gestione diretta.In quest’ottica, l’Autorità ha sottolineato che era in linea di principioammissibile che una società, già affidataria diretta di un servizio pubblicolocale, potesse partecipare ad una gara indetta per l’affidamento del serviziostesso, allorquando tale servizio dovesse essere fornito in un momentosuccessivo alla cessazione del precedente affidamento. Il requisito, introdottodall’articolo 23-bis, comma 9, ultimo paragrafo, che la gara avesse ad oggettoi servizi già forniti dal soggetto affidatario diretto andava letto alla luce delfatto che quest’ultimo viene sempre costituito ad hoc per il raggiungimento diuno specifico compito operativo; esso, pertanto, non avrebbe potuto assumerela gestione di servizi estranei allo scopo per cui era stato costituito.Per verificare, di fatto, la possibilità che la società interessata ACIAMpotesse concorrere alla gara, l’Autorità ha affermato la necessità, da parte delComune, di appurare che la gestione del servizio di igiene urbana fosse unodegli scopi per cui la società era stata costituita, e che l’oggetto sociale nonfosse più circoscritto rispetto al servizio oggetto di gara.153COMUNE DI PALERMO - GESTIONE DEL SERVIzIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTISOLIDI URBANINell’aprile 2011, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90ha espresso un parere al Comune di Palermo relativamente all’affidamentodella gestione integrata dei rifiuti urbani, con particolare riguardo alla presuntaantinomia esistente tra le previsioni di cui all’articolo 23-bis, comma 8del decreto-legge n. 112/2008 e alcune disposizioni disciplinanti l’istitutodell’amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza di cuial decreto legislativo n. 270/1999. In particolare, il Tribunale di Palermo avevadichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria, per la durata

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