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31 marzo 2012

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Con riferimento a tale tipologia di condotta, deve segnalarsi il caso TNTPost Italia/Poste Italiane, in esito al quale è emersa una complessa fattispecieabusiva, escludente dei concorrenti e, in particolare, di TNT, posta in essere daPoste Italiane con l’obiettivo di ostacolare lo sviluppo dei mercati liberalizzatirelativi al recapito a data e ora certa e alla notifica attraverso messo notificatore.L’istruttoria ha accertato in particolare che Poste Italiane, a partire dal 2007,aveva sfruttato il proprio potere di mercato, detenuto nei servizi postalitradizionali e fondato, tra l’altro, sul possesso di una rete integrata, per entrarenel mercato del servizio di recapito a data e ora certa e in quello del serviziodi notifica attraverso messo. Una volta entrata nel mercato liberalizzato deiservizi a valore aggiunto, Poste Italiane aveva adottato strategie di prezzipredatori e offerte selettive, sfruttando la rete già utilizzata per il serviziouniversale senza tuttavia imputare i costi connessi a quest’ultima. La stessastrategia abusiva consistente nel formulare prezzi predatori - sempre con l’usodella rete integrata e al fine di conservare la posizione dominante nei servizipostali tradizionali - era stata seguita anche in occasione delle gare del Comunedi Milano e di Equitalia, bandite nel 2008 e aventi a oggetto la consegnaattraverso messo di multe e atti amministrativi e il servizio di recapito a data eora certa citato: Poste è risultata vincitrice della gara del Comune di Milano edi tre lotti su quattro della gara Equitalia. Per l’infrazione accertata, l’Autoritàha comminato a Poste Italiane una sanzione pari a 39,3 milioni di euro.50L’obiettivo di assicurare l’affermarsi della dinamica competitiva in mercatidi recente liberalizzazione ha costituito il fondamento anche della decisioneComuni vari - Espletamento gare affidamento servizio distribuzione gas. Taleprocedimento si inquadra nel processo di apertura del mercato della distribuzionedel gas naturale che, avviato con il decreto legislativo n. 164/2000, è giunto aconclusione solo di recente, con l’avvenuta scadenza di tutte le concessioniaffidate senza gara e la definizione degli ambiti territoriali minimi, condicio sinequa non per lo svolgimento delle citate gare per l’affidamento del servizio. Alriguardo, l’Autorità ha sempre sostenuto che la realizzazione di tali gare secondomodalità idonee a favorire la più ampia partecipazione delle imprese era unfattore di primaria importanza perché si realizzasse compiutamente il processodi liberalizzazione voluto dal legislatore, comunitario e nazionale.Nel caso, concluso nel 2011, l’analisi istruttoria si è focalizzata sugliimpedimenti all’apertura del settore frapposti dai gestori uscenti al momentodella indizione delle nuove gare per l’affidamento del servizio. Piùspecificamente, l’Autorità ha accertato che Italgas, in qualità di gestore uscente,si era inizialmente rifiutato di fornire, e aveva poi fornito con ritardo, alcuni datie informazioni che risultavano necessari, da un lato, agli enti locali, perpredisporre un bando di gara concorrenziale, dall’altro ai concorrenti, perpotere partecipare alle gare e formulare offerte competitive. Così facendo, essaaveva cercato di riservare a sé stessa un accesso privilegiato alle informazioni,di cui disponeva grazie alla posizione di monopolista legale, così da poterformulare l’offerta più competitiva, sfruttando l’asimmetria informativa deipropri concorrenti.

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