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31 marzo 2012

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188specifico con esito positivo, laddove risulta evidente che nessun operatorealternativo a quello storico potrà mai vantare analoghi requisiti.In secondo luogo l’Autorità ha riscontrato come, mentre le disposizionicomunitarie prevedevano varie possibilità di modulazione dell’ambito di serviziouniversale in termini di estensione geografica e merceologica dello stesso, loschema di decreto contemplasse unicamente la possibilità che il predetto Serviziofosse fornito su tutto il territorio nazionale nella sua totalità da un solo operatore.Non potendo escludersi, tuttavia, che il processo di liberalizzazione in attopotesse determinare un assetto di mercato tale da rendere più efficiente unaframmentazione del servizio consentendo a nuovi entranti di operare a condizionidi servizio universale in una parte del Paese o solo per determinati prodotti,l’Autorità ha sottolineato in proposito come sarebbe stato auspicabile che,analogamente a quanto avvenuto in altri Stati membri, si fosse valutata lapossibilità di limitare tali prestazioni esclusivamente a quei servizi essenziali chel’utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale,escludendo ad esempio da tale ambito la cosiddetta bulk mail, ossia gli invii dicorrispondenza in grande quantità, servizio già reso da operatori concorrenti diPoste Italiane e per il quale avrebbe potuto svilupparsi una vivace concorrenza aseguito dell’abolizione della riserva per gli invii al di sotto dei 50 grammi di peso.Nello stesso senso, l’Autorità ha valutato negativamente il fatto che loschema di decreto mantenesse nell’ambito del servizio universale i pacchi finoa 20 kg, laddove le disposizioni comunitarie applicabili avrebbero consentitouna riduzione del predetto limite a 10 kg. La scelta di mantenere il limitemassimo previsto dalla fonte comunitaria comporta, infatti, un onere addizionaleper il fornitore del servizio universale, che inevitabilmente si riflette sulla suaefficienza e sul suo conto economico, oltre a ricadere sugli operatori concorrentiattraverso i previsti meccanismi di compensazione finanziaria.Sul punto l’Autorità ha infine osservato che riducendo l’ambito delservizio universale si sarebbero ridotti gli effetti restrittivi connessi allacircostanza che l’attuale fornitore è attualmente titolare di benefici fiscali -quali ad esempio l’esenzione IVA- che costituiscono un vantaggio concorrenzialeingiustificato rispetto agli altri operatori.Con riguardo alle modalità di finanziamento dell’onere del serviziouniversale, l’Autorità ha sottolineato come la gestione del fondo dicompensazione dovesse essere improntata a criteri di indipendenza, trasparenzae non discriminazione e affidata ad un organismo indipendente, così come,peraltro, già previsto dalla fonte comunitaria, e ciò in modo da evitare che lacontribuzione al suo onere divenisse penalizzante per i nuovi operatori o sipotesse tradurre in un beneficio concorrenziale a favore di Poste Italiane.Da ultimo, l’Autorità ha valutato negativamente, dal punto di vistaconcorrenziale, il mantenimento della riserva per gli invii raccomandatiattinenti alle procedure giudiziarie e per i servizi inerenti alle notificazioni amezzo posta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Codice della Strada), in quanto scelta che ostacola un pieno confrontoconcorrenziale nell’ambito degli invii raccomandati, escludendo normativamentedall’ambito della contendibilità tutta la domanda derivante dal settoregiudiziario e delle infrazioni del Codice della Strada.

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