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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREServizi ricreativiI procedimenti conclusi nel corso del 2011 in settori aventi ad oggettoservizi di vario genere attinenti al tempo libero hanno spaziato dallaristorazione, all’entertainment, alla organizzazione di eventi musicali o allarivendita di biglietti per la partecipazione ad eventi di natura culturale osportiva. In questo contesto eterogeneo, gli interventi si sono concentratiprincipalmente sulle carenze informative delle comunicazioni indirizzate aiconsumatori in merito a caratteristiche essenziali del servizio offerto, quali ilprezzo del servizio in tutte le sue componenti, alle modalità di ottenimento diun eventuale rimborso, ai costi per l’accesso ad alcuni servizi di informazionea pagamento (call center). In particolare, alcune istruttorie sono state originatein occasione dell’indagine a tappeto lanciata dalla Commissione sulla venditaon line di biglietti per eventi di vario genere (cd. sweep 2010), nell’ambitodella quale sono state effettuate rilevazioni d’ufficio di una serie di siti internetdi professionisti italiani operanti in tale settore.Inoltre, l’Autorità è nuovamente intervenuta sanzionando la diffusione dimessaggi volti a promuovere la vendita di giochi e lotterie, in considerazionedel fatto che essi possono raggiungere persone particolarmente vulnerabiliperché più esposte ai rischi di un ricorso eccessivo al gioco, potendo cosìindurle a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, o indurleall’acquisto.351Biglietterie on lineINDIPENDENTE CONCERTIL’Autorità ha esaminato la condotta assunta dalla società IndipendenteEventi e Produzioni Srl, attiva nell’organizzazione di eventi musicali, qualiconcerti e festival, consistente nell’aver elaborato e diffuso campagnepubblicitarie ingannevoli per la promozione delle edizioni 2009 e 2010 delfestival musicale denominato “Independent Day Festival” e, solo relativamenteall’edizione 2009, nell’aver negato il rimborso dei biglietti acquistati aiconsumatori, in seguito all’annullamento dell’esibizione del principale gruppoin programma per l’evento. In aggiunta, Indipendente non ha fornito aiconsumatori chiare informazioni circa l’assenza di un diritto al rimborso incaso di variazione del programma dell’evento, tanto in occasione dell’edizione2009 quanto dell’edizione 2010 del festival in esame. La pratica commercialetenuta dalla società, quindi, è stata ritenuta scorretta ai sensi degli articoli 20,21, comma 1, lett. b) e c), 22 e 24 del Codice del consumo e all’impresa è statacomminata una sanzione di 100 mila euro.TICkETONEL’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nell’ambito del qualesono state valutate distinte pratiche scorrette, poste in essere dalla societàTicketOne Spa, nella propria attività di rivendita di biglietti per eventi musicali,

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