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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREirrogate, rispettivamente, sanzioni di 70 mila e 25 mila euro per violazionedegli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, commi 1 e 2 e 23,lettera m), del Codice del consumo.Analoghe violazioni sono state rilevate nell’ambito del procedimentorelativo al telequiz denominato “Giocare” realizzato dalla società DP Mobilee dalle emittenti televisive Pubblimed, LA9 e Profit Group. L’istruttoria hafatto emergere che le chiamate telefoniche mandate in onda durante la direttatelevisiva erano state, in realtà, effettuate dagli stessi collaboratori di DPMobile e che, nonostante quanto affermato dal conduttore nel corso delprogramma, nessun utente aveva la possibilità di partecipare telefonicamenteal programma per vincere il montepremi posto in palio in tale sede. All’esitodel procedimento la società DP Mobile e le emittenti televisive Pubblimed,LA9 e Profit Group sono state sanzionate rispettivamente per 70 mila, 25 mila,25 mila e 10 mila euro.MESSAGGI INGANNEVOLI - PAY TV E DIGITALE TERRESTREIn merito alle promozioni delle emittenti televisive a pagamento (SkY -OFFERTA DI NATALE 2010 CHRISTMAS BOx), anche nel 2011 l’Autorità ha avutomodo di ribadire che, in rapporto all’enfasi data alla convenienza dell’offertatariffaria tramite i claim o le voci fuori campo, le precisazioni riportate in scrittescorrevoli, essenziali per valutare l’effettiva convenienza dell’offerta, devonoessere portate a conoscenza del pubblico in modo più appropriato. Infatti, ilmessaggio pubblicitario deve dare alle avvertenze che limitano le alteaspettative suscitate con il claim principale un rilievo ed un posizionamento nelcontesto complessivo della comunicazione, tali da rendere ragionevolmentecerto che il pubblico abbia l’immediata percezione delle condizioni di fruizionedell’offerta pubblicizzata. Tale onere vale in particolare nel settore delle offertetelevisive, caratterizzato da numerose proposte e combinazioni sempre moltoarticolate, sia sotto il profilo dei costi che dei contenuti, con il conseguentedisorientamento che questo determina nel consumatore, già penalizzato da unaforte asimmetria informativa.Per questi motivi Sky è stata destinataria di un provvedimento sanzionatoriopari a 60 mila euro per violazione degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codicedel consumo.Sempre nel settore della Pay Tv, è stata sanzionata la società Dahlia TV(LIqUIDAzIONE DAHLIA TV) per aver omesso di informare correttamente iconsumatori in ordine all’interruzione della propria attività e alle iniziative adisposizione degli abbonati in merito ai servizi già acquistati. Dahlia, inoltre, hacontinuato ad attivare il servizio pur nella consapevolezza della presenza diragionevoli motivi per non poter proseguire nella fornitura dello stesso. Inconsiderazione della peculiare situazione economica del professionista,l’Autorità ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5 mila euro.L’Autorità ha altresì condotto un procedimento istruttorio nei confrontidella RAI Spa, per aver diffuso un messaggio televisivo che fornivaun’informazione non veritiera in merito al numero a pagamento da poter<strong>31</strong>3

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