13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

“gravità” dell’abuso costituisce unicamente un limite di opportunità daapprezzare nel valutare se adottare la decisione con impegni, non già, viceversa,un vincolo imposto ex lege, la Commissione e le ANC disponendo di ampiadiscrezionalità nell’individuazione delle proprie priorità di intervento”.Valutazione degli impegni rebus sic stantibusIl giudice di prime cure, nella pronuncia n. 1757 del 25 febbraio 2011,Consiglio nazionale dei geologi - Restrizioni deontologiche sulla determinazionedei compensi, ha evidenziato che la decisione in ordine all’accettazione o menodegli impegni “è adottata rebus sic stantibus sulla base di un giudizio prognosticoe non definitivo circa la persistenza di profili di sussistenza e di gravitàdell’intesa”.Decisioni di accettazione di impegni e azioni risarcitorieIl Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare che “la decisione conimpegni non comporta … alcuna immunità sul piano civilistico ma rende solopiù difficile il proficuo esperimento delle azioni risarcitorie” (sentenza n. 2438del 20 aprile 2011, Tele2/TIM-Vodafone-Wind).Termine per la presentazione degli impegni246Il TAR Lazio, nella sentenza n. 3964 del 9 maggio 2011, Conto TV/SkyItalia, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale il termine per lapresentazione degli impegni ha carattere “meramente sollecitatorio”, in quanto“la funzione dell’istituto richiede, da un lato, che i professionisti siano posti ingrado di proporre misure correttive idonee, dall’altro, che l’Autorità dispongadi elementi sufficienti per valutare la rispondenza degli impegni alla tutela deiconsumatori e degli altri professionisti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 25 febbraio2010, n. 3077)”.Obbligo del market testCon riguardo all’obbligo di effettuare il c.d. market test, nella sentenza n.3230 del 30 maggio 2011, Procedure Selettive Lega Nazionale ProfessionistiCampionati 2010/11 e 2011/12, il Consiglio di Stato, confermando le pronuncedi primo grado, ha sottolineato che “l’accettazione degli impegni deve esserepreceduta da una fase di pubblicità e contraddittorio procedimentale, nell’ambitodella quale gli interessati possono presentare le loro osservazioni. La violazionedi tale forma di pubblicità dà luogo, quindi, ad un vizio procedimentale in gradoex se di inficiare la validità del provvedimento di accettazione degli impegni”.Programmi di clemenzaIl TAR Lazio ha espresso alcuni importanti principi in materia diprogrammi di clemenza, nelle sentenze non definitive nn. 8945, 8946, 8947,8949, 8950, 8951, 8952, 8953 e 8954 del 17 novembre 2011, Vendita aldettaglio di prodotti cosmetici.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!