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31 marzo 2012

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MESSAGGI INGANNEVOLI TRA PROFESSIONISTIIn materia di valutazione della pubblicità tra professionisti, ex d. lgs. n.145/07, l’Autorità ha esaminato un messaggio pubblicitario, diffuso da Fastwebnel settore della telefonia fissa, volto a promuovere l’offerta commercialedenominata “My Business Club” dedicata alle utenze affari (FASTWEB - MYBUSINESS CLUB). Il messaggio oggetto di valutazione ometteva di indicarel’esistenza di un vincolo contrattuale di durata elevata e le conseguenzederivanti dall’esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente prima dellarelativa scadenza. La presentazione complessiva del prodotto, inoltre, erasuscettibile di lasciar intendere che l’importo addebitato all’utente fossecomprensivo di tutte le telefonate nazionali e locali a fronte, invece,dell’esistenza di specifiche limitazioni con riferimento al quantitativo massimodi traffico telefonico effettuabile.All’esito del procedimento, l’Autorità ha, pertanto, sanzionato la societàFastweb e la società One Srl, incaricata di pubblicizzare l’offerta in questione,con sanzioni pari, rispettivamente, a 15 mila euro e a 5 mila euro.Telefonia mobileTARIFFE SUBORDINATE A CONDIzIONI PARTICOLARI306Nel settore della telefonia mobile, particolarmente rilevante è stataun’istruttoria conclusa nel <strong>marzo</strong> 2011 nei confronti di H3G concernente lemodalità di applicazione di nuovi piani tariffari, introdotti a partire daldicembre 2007, ai propri clienti (H3G-MODIFICA TARIFFA).In base a tali schemi, infatti, le tariffe applicate all’utente dipendevanodal rispetto di soglie mensili, difficilmente controllabili e verificabili, di trafficotelefonico generato, sia in uscita che in entrata, in modalità roaming, mediantel’utilizzo delle reti di altri operatori. In base alle condizioni generali dicontratto, in caso di superamento di dette soglie, H3G avrebbe avuto la facoltàdi applicare all’utente un diverso e meno vantaggioso piano tariffario.Dall’esame delle condizioni d’uso, l’Autorità ha rilevato che le condizioniattinenti a volumi di traffico realizzati con utenti di operatori diversi da H3Grisultavano difficilmente verificabili ex ante dal consumatore, attesa l’attualepossibilità per i consumatori di conservare l’originario numero telefonico incaso di migrazione ad altro operatore. Analogamente, la condizione in basealla quale il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese non doveva esseresuperiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel medesimo arcotemporale era in larga parte indipendente dal traffico direttamente generato dalcliente H3G e includeva elementi (il numero e la durata delle chiamatericevute) evidentemente non controllabili dal consumatore. Peraltro, l’esistenzadi sistemi di monitoraggio del traffico disponibili su internet non è stataconsiderata sufficiente, in considerazione del carattere eventuale della loroconsultazione, spesso effettuabile solo successivamente alla fruizione delservizio, e della natura aggregata dei dati di traffico forniti.Sebbene H3G abbia dichiarato di non aver esercitato lo ius variandi,l’Autorità ha rilevato che la sussistenza di una pratica commerciale scorretta

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