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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAStato attributarie, direttamente o indirettamente, di compiti inerenti ilperseguimento di interessi generali legislativamente previsti. Pertanto, qualunqueatto di affidamento adottato dal Poligrafico o dalle sue società controllate senzal’esperimento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica era suscettibiledi determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza.L’ingiustificata o arbitraria sottrazione di quote di servizi, lavori eforniture al confronto competitivo integrava una violazione dei principi dilibera concorrenza stabiliti dal Trattato sul Funzionamento dell’UnioneEuropea, dalla legge 287/1990 e, infine, dalle Direttive comunitarie sugliappalti pubblici di servizi, lavori e forniture, recepite con il decreto legislativon. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici).PROVINCIA DI ENNA /GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LAGO DI PERGUSANel luglio 2011, l’Autorità, a seguito della richiesta del relativo parere, hatrasmesso alla Provincia di Enna le proprie considerazioni, ai sensi dell’articolo22 della legge n. 287/1990, in merito all’affidamento della gestione dellariserva naturale statale (RNS) del Lago di Pergusa a una società costituita aisensi dell’articolo 121 della legge regionale Sicilia n. 4/2003.L’Autorità ha innanzitutto richiamato l’articolo 13 del decreto legge n.223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, che sottopone a stringenticondizioni l’affidamento di servizi strumentali all’attività istituzionale in favoredi società a capitale interamente pubblico o misto o partecipate dalleamministrazioni pubbliche regionali e locali.Nel caso di specie, l’Autorità ha rilevato che, fatta eccezione per l’attivitàdi informazione e assistenza ai fruitori della riserva, che non poteva essereclassificata né come strumentale né come servizio pubblico locale, i serviziinerenti alla gestione della RNS elencati dalla Provincia (quali la manutenzionedei beni mobili e immobili e della segnaletica dei sentieri delle zone assegnate;l’accertamento delle violazioni di legge e di regolamento in materia ambientaleed edilizia; attività amministrative e di supporto quali tenuta dei registrocompilazioni di ordini, gestione di magazzino, ecc.) potevano essere classificaticome strumentali, in quanto rivolti essenzialmente alla pubblica amministrazionee non finalizzati a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generalidella collettività.L’Autorità ha inoltre sottolineato la necessità che lo statuto della società,costituita al fine della produzione dei beni e servizi strumentali sopra indicati,fosse redatto in conformità alle limitazioni dettate dal citato articolo 13 deldecreto-legge n. 223/2006, consistenti nel divieto di effettuare prestazioni afavore di altri soggetti pubblici o privati sia mediante l’affidamento diretto, siacon gara, nonché nel divieto di partecipare ad altre società o enti aventi sedenel territorio nazionale.Per quanto riguarda infine la possibilità di procedere ad un affidamento inhouse dei servizi strumentali, l’Autorità ha ricordato che i principi comunitariammettono la possibilità per la pubblica amministrazione di affidare direttamentela produzione di beni e servizi destinati all’ente ad un soggetto di diritto privato219

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