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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA3. L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAAgricoltura e attività maifatturiereProdotti agricoli e alimentariORGANISMI PRIVATI DI CONTROLLO DELLA qUALITà SU PRODOTTI DOP E IGPNel febbraio 2011, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 22 della legge n.287/90, ha fornito un parere al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari eForestali in merito alle modalità di funzionamento degli organismi di controllodella qualità sui prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e aindicazione geografica protetta (IGP).In particolare il Ministero, anche in considerazione della circostanza che taliorganismi operano in regime di monopolio, ai sensi dell’articolo 14 della legge n.526/99, aveva chiesto se potessero costituire un ostacolo al libero svolgimentodella concorrenza: i) una composizione della compagine azionaria che prevedessela partecipazione in altri organismi o in aziende soggette a certificazione; ii) losvolgimento a favore di aziende soggette a certificazione DOP o IGP di servizidiversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.L’Autorità, che si era già espressa sul disegno di legge che aveva condottoall’approvazione della citata previsione normativa, ha preliminarmente ribaditoche il principio di esclusività nell’esercizio delle funzioni di certificazione siponeva in contrasto sia con la disciplina comunitaria che con i principi di tuteladella concorrenza e di libertà di accesso ai mercati, non risultando peraltrogiustificato da alcuna esigenza tecnica legata al procedimento di certificazioneo alla necessità di garantire un adeguato livello di qualità.L’Autorità ha inoltre evidenziato che la commistione, in capo ai medesimiorganismi, di attività pubblicistiche relative alla certificazione di qualità delleproduzioni DOP e IGP e di attività di natura privatistica (quali l’attività diformazione e/o di rilascio di etichette con ulteriori specificazioni non richiestedalla disciplina in vigore) appariva sicuramente censurabile ai sensi dellanormativa a tutela della concorrenza, potendo indurre le imprese all’acquistodi servizi non necessari, da un lato, e attenuare la portata stessa del controllo,dall’altro.Meno problematico sotto il profilo concorrenziale è stato ritenuto il profilorelativo all’eventuale possesso, da parte di un organismo di controllo, dipartecipazioni in altri organismi di controllo, purché ciò non comporti unasostanziale perdita di autonomia e di indipendenza degli organismi controllanti.Questi ultimi, invece, secondo il parere dell’Autorità, non dovrebbero detenerepartecipazioni azionarie in soggetti giuridici che operano direttamente nellaproduzione di prodotti sottoposti a certificazione di qualità DOP e/o IGP, venendocompletamente meno, in tale ipotesi, il carattere di autonomia, indipendenza eimparzialità dell’organismo controllante nei confronti dei soggetti controllati.127

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