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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAorganica della materia aveva contribuito a rendere particolarmente incerte leprospettive professionali dei soggetti titolari di una laurea in biotecnologie. Lalaurea in biotecnologia non godeva infatti di un generale riconoscimento qualetitolo di per sé legittimante alla partecipazione ai concorsi per l’accesso alpubblico impiego; e ciò nonostante fosse pacificamente ammessa l’esistenza dianalogie nelle competenze di base tra il curriculum del laureato in biotecnologiee altri curricula universitari quali, ad esempio, le lauree in biologia, in scienze etecnologie agrarie e in chimica, circostanza confermata dalla presenza di unsignificativo livello di sovrapposizione con gli ambiti disciplinari caratterizzantialtri percorsi di studio del settore scientifico.In considerazione di ciò, l’Autorità ha ricordato di avere più volte osservatoche i requisiti qualitativi all’accesso nel mondo delle professioni devono esseretali da evitare che per loro tramite vengano surrettiziamente introdotte restrizioniingiustificate da un punto di vista concorrenziale; e che già da alcuni anni, anchea seguito delle numerose istanze formulate dai soggetti interessati, il Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute avevanoavviato un percorso di progressiva razionalizzazione della materia, ancheattraverso il riconoscimento di alcune forme di equipollenza tra la laurea inbiotecnologie e altre lauree del settore scientifico.Pertanto, l’Autorità ha auspicato che i due Ministeri proseguissero nellastrada intrapresa, provvedendo ad una generale e organica armonizzazionelegislativa e regolamentare idonea a razionalizzare la materia nel suocomplesso e ad assicurare ai laureati in biotecnologie criteri di accesso alleprofessioni coerenti con il percorso di studi svolto, tenendo in opportuna edebita considerazione anche i principi della concorrenza e del libero mercato.199ACCESSO AI MERCATI DELLA FORNITURA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI PROVE SUMATERIALI DA COSTRUzIONI E SU ROCCE E TERRENINell’aprile 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento di una serie didenunce sul tema, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, alcune osservazioni in meritoalle restrizioni nell’accesso ai mercati della fornitura di indagini geognostichee di prove su materiali da costruzioni e su rocce e terreni.L’Autorità ha rilevato che la normativa vigente in materia, dettatadall’articolo 59 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378 “Disposizionilegislative in materia edilizia” e dall’articolo 59 del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia”, stabiliva che le prove sumateriali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce,potevano essere svolte da laboratori ufficiali e non ufficiali, purché questiultimi fossero autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale regime autorizzatorioera stato successivamente esteso anche alle indagini geognostiche solamente daun atto di natura regolamentare, il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, edisciplinato nel dettaglio dalla circolare ministeriale 8 settembre 2010, n.7619/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per

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