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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAsu due conti titoli separati presso Clearstream. Nel primo conto (c.d. “contovincolato”) è stata depositata una quota cospicua del capitale ordinario ancoradetenuto, nel secondo la minima parte residua. Per le azioni detenute sul contovincolato CA ha impartito a Clearstream istruzioni irrevocabili per impedireche si possano esercitare i diritti di voto. In particolare il mandato prevede:i) un divieto espresso di ritirare i titoli dal deposito - salvo in caso di venditaa terzi diversi dai soggetti collegati - senza che l’Autorità abbia previamentecomunicato a ISP la propria autorizzazione a procedere in tal senso;ii) l’ordine di non eseguire istruzioni di CA di depositare le azioni per il votoalle assemblee di ISP o comunque di esercitare i diritti di voto a esse connessi;iii) l’ordine di fornire a ISP e all’Autorità qualsiasi informazione richiestariguardante la partecipazione.Per la minima quota residua, depositata sul secondo conto, CA si èimpegnata a non presentare liste di candidati per la nomina del Consiglio diSorveglianza di ISP, a non partecipare alle votazioni relative al rinnovo delConsiglio di Sorveglianza, comunque a non nominare o esprimere, negli organidi sorveglianza, gestione o di amministrazione di ISP, esponenti aziendali diCA o altri soggetti a essa collegati in via diretta o indiretta. A sua volta ISP hasottoposto all’Autorità le modalità di attuazione delle iniziative presentate. Labanca dovrà fare pervenire all’Autorità la documentazione relativa al rispetto,da parte di CA, dei vincoli relativi alla governance.L’Autorità ha ritenuto che l’insieme delle iniziative sottoposte da CA e daISP fossero idonee, laddove pienamente attuate, a garantire il superamento deilegami tra le due banche e quindi assicurare il rispetto delle misure; nonriscontrando l’inottemperanza al proprio precedente provvedimento, ha decisopertanto di non irrogare sanzioni a ISP.119MONITORAGGIO POST-CONCENTRAzIONE/COMPAGNIA AEREA ITALIANA/ALITALIA LINEEAEREE ITALIANE/AIR ONENel novembre 2011, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio aisensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società Alitalia -Compagnia Aerea Italiana Spa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 10, deldecreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 recante “Disposizioni urgenti in materia diristrutturazione di grandi imprese in crisi” come convertito, con modificazioni,in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2008, n. 166.L’operazione di concentrazione in esame - avvenuta nel dicembre 2008 - eraconsistita nell’acquisizione da parte della società CAI, all’uopo costituita, ditaluni beni e rapporti giuridici del Gruppo Alitalia, allora in amministrazionestraordinaria, e del controllo esclusivo delle società del Gruppo Air One.L’operazione, rientrando nell’ambito di applicazione del citato decreto-legge n.134/2008, era stata esclusa dalla necessità dell’autorizzazione di cui alla legge 10ottobre 1990, n. 287. Ai sensi dello stesso decreto-legge, tuttavia, le parti eranostate, comunque, tenute a notificare preventivamente l’operazione all’Autorità,unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischiodi imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente

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