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31 marzo 2012

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individuate dal comma 3 del medesimo articolo, di riscontrata impossibilità dirivolgersi al mercato.REGIONE ABRUzzO - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIzI DI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE178Nell’aprile 2011, l’Autorità ha inviato alcune osservazioni al Presidente dellaRegione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, a seguito di unarichiesta di parere inoltrata dalla Regione medesima, in relazione alla legittimitàdell’indizione di una gara per l’affidamento dei servizi regionali di Tpl, stante lacircostanza secondo la quale l’ente appaltante deteneva la quasi totalità del capitalesociale delle tre principali imprese di Tpl attive sul territorio regionale.Al riguardo, l’Autorità ha in primo luogo ribadito di aver semprestigmatizzato il conflitto di ruoli in capo all’ente appaltante, in quanto ciò rendesempre presente il rischio di un eventuale diverso trattamento dei soggetti da essopartecipati ed è suscettibile di alterare il confronto concorrenziale in sede di gara.Ciò premesso, l’Autorità ha anche evidenziato come, durante una fasetransitoria in cui si ravvisi una difficoltà oggettiva dell’amministrazioneregionale a cedere in maniera vantaggiosa le proprie partecipazioni azionarie,il rischio di favorire le proprie controllate possa essere minimizzato medianteil ricorso ad un soggetto terzo - individuabile anche tra soggetti pubbliciindipendenti dall’Amministrazione regionale - per la validazione del bando ela gestione della gara; soluzione questa in grado di consentire sia la verificadella correttezza dei requisiti tecnico-finanziario richiesti per la partecipazione,sia il rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento nelle successivefasi di svolgimento e aggiudicazione della gara.SERVIzIO “AMICO BUS” IN SARDEGNANel luglio 2011, l’Autorità ha trasmesso una segnalazione al Presidentedella Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990,formulando alcune osservazioni in merito alle modalità di affidamento delservizio “Amico Bus” adottate dall’Amministrazione regionale.L’Autorità ha osservato che tale Amministrazione, ad esito della fasesperimentale del servizio in questione, aveva proceduto, da un lato, ad affidaredirettamente il servizio, senza chiedere il parere preventivo all’Autorità;dall’altro, a disporre un prolungamento per cinque anni del periodo dioperatività dei contratti di servizio in essere. Nel merito dei comportamentiassunti, l’Autorità ha ritenuto che, in forza del disposto dell’articolo 23-bisdella l. 133/2008, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto viceversa indireun procedimento di gara già nel 2009, ovvero - ove avesse ritenuto infruttuosoil ricorso al mercato - chiedere il parere preventivo all’Autorità in meritoall’affidamento in house del servizio.Al riguardo, l’Autorità ha sottolineato come, pur a seguito della - allorarecentemente avvenuta - abrogazione del suddetto articolo 23 bis, il nuovoquadro normativo delineatosi non possa interpretarsi come una legittimazionedel potere politico locale a entrare direttamente in numerose aree di servizio

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