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31 marzo 2012

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Nel caso di specie, l’Autorità ha osservato come nell’ambito dellagestione dei rifiuti in provincia di Parma sia stato possibile il verificarsi disituazioni di ampliamento dell’area di operatività del gestore affidatario direttosenza gara, anche oltre l’ambito di privativa stabilito in favore dei Comuni.Infatti, con la Convenzione stipulata tra Amps Spa e l’Autorità di ambitoterritoriale di Parma Ato 2 è stato previsto, di fatto, che anche le fasi successivedi trattamento e recupero/riciclaggio dei rifiuti vengano attribuite in esclusiva,e senza gara pubblica, all’affidatario diretto delle fasi di raccolta, trasporto esmaltimento, sottraendole dunque di fatto alla libera concorrenza.L’Autorità ha altresì ritenuto opportuno segnalare il fatto che, raggiunta lanaturale scadenza dell’affidamento in essere, il nuovo affidamento del serviziodi gestione integrata dei rifiuti in provincia di Parma debba avvenire per il tramitedi procedure competitive ad evidenza pubblica, cui possono partecipare anchesocietà a capitale interamente pubblico e società miste pubblico-privato.COMUNE DI CAPRI (NA) - SERVIzI DI RACCOLTA, SPEzzAMENTO E TRASPORTO DEIRIFIUTI SOLIDI URBANI158Nel novembre 2011, l’Autorità ha reso un parere ai sensi dell’articolo 22della legge 287/90 relativamente all’affidamento diretto da parte del Comunedi Capri, per nove anni, del servizio del ciclo integrato dei rifiuti in favore dellasocietà “Capri Servizi srl unipersonale”.L’Autorità ha rilevato in particolare talune criticità in merito all’ampiezzadell’oggetto sociale della società affidataria. Essa ha osservato, infatti, che lostatuto della Capri Servizi prevedeva che la società potesse svolgere, oltre aiservizi pubblici locali oggetto dell’affidamento nel caso di specie, anche altreattività a favore dello stesso Comune (ad es. organizzazione e gestione delleazioni di marketing strategico e operativo, di comunicazione integrata einformatizzata, di promozione e progettazione; progettazione, realizzazione,sviluppo, aggiornamento e manutenzione di sistemi informativi territoriali e direlativi siti web; sviluppo di software e pacchetti applicativi), di altri enti locali odi soggetti terzi (ad es., attività di formazione professionale, di studio, di ricerca).In ragione di ciò, l’Autorità ha considerato che la possibilità di svolgere taliattività, che possono potenzialmente essere offerte sul mercato anche a favore diterzi, risultava indicativa dell’esistenza di una vocazione commerciale basata sulrischio d’impresa, suscettibile di condizionare le scelte strategiche della società,distogliendola dalla cura primaria dell’interesse pubblico di riferimento.Conseguentemente, con riferimento al requisito richiesto per l’in house providing- ossia l’assenza di una vocazione commerciale della società partecipata - lanatura e l’ampiezza del raggio di attività ricomprese nell’oggetto sociale dellasocietà affidataria sono apparse idonee a pregiudicare il rapporto di controllo tral’ente locale e l’impresa beneficiaria della gestione in house.SERVIzIO DI IGIENE URBANA DELLA REGIONE SICILIANel dicembre 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativarichiesta da parte di Ato 3 Messina, ha reso un parere relativamente

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