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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAinformazione e consultazione, ma non priva la prima della funzione che le èpropria, salvo nell’ipotesi prevista dall’art. 11.6 ” .Profili processualiLegittimazione ad impugnare i provvedimenti dell’AutoritàNella sentenza n. 3013 del 20 maggio 2011, Riciclaggio delle batterieesauste, il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio consolidato orientamento inmateria di legittimazione ad impugnare i provvedimenti dell’Autorità, secondo ilquale “il soggetto denunciante che partecipa al procedimento antitrust e ha uninteresse qualificato avendo subito una lesione dei propri interessi, lesioneimputabile alla condotta anticoncorrenziale, è un controinteressato in sensotecnico, che in quanto tale ha la legittimazione e l’interesse ad impugnare ingiudizio i provvedimenti “assolutori” dell’Autorità (di archiviazione delladenuncia)”.Particolarmente rilevante è poi la sentenza del Consiglio di Stato n. 4393del 20 luglio 2011, Carte di credito, che, riformando la pronuncia di primogrado, ha escluso che le decisioni di rigetto degli impegni possano essereautonomamente impugnate.In primo luogo, il giudice ha affermato che “nell’ambito del trattoendoprocedimentale caratterizzato dalla presentazione e dell’esame sullaproposta di impegni, l’Autorità (pur non dismettendo la titolarità e l’esercizio diprerogative di stampo pubblicistico) coopera con i soggetti privati secondomodalità ispirate al dialogo, alla leale collaborazione e alla partecipazioneprocedimentale, con la conseguenza che appare sistematicamente incongruo (losi ripete, anche a fronte di opzioni interpretative di carattere alternativo inastratto parimenti plausibili) anticipare in via sistematica le occasioni di esitocontenzioso (sempre che -scil. - ciò non venga reso necessario da arrestiprocedimentali ovvero da preclusioni al prosieguo dell’istruttoria, che comunquenon sono individuabili nel caso del rigetto degli impegni)”. Il Giudice ha infattisostenuto che la possibilità di ottenere una tutela piena ed effettiva in sedegiudiziaria sia riconosciuta in sede di impugnazione del provvedimento finale,ritenendo che “le eventuali illegittimità inerenti la fase dell’esame degli impegnisiano idonee a riverberarsi con effetto viziante su quest’ultimo (con esclusionedelle violazioni di carattere meramente procedimentale, inidonee in quanto talia determinare un diverso esito del procedimento e, in via mediata, un contenutoprovvedimentale di carattere diverso)”.In secondo luogo, il Collegio ha evidenziato un motivo di carattere“formale” che porta ad escludere l’autonoma impugnabilità della delibera dirigetto degli impegni. In particolare, rileva il giudice, “l’esame della pertinentenormativa (…) depone nel senso del carattere non immediatamente lesivodell’atto con cui l’A.G.C.M. respinge la proposta di impegni presentata dai255

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