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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZACon riferimento al primo aspetto, l’Autorità ha evidenziato che ledisposizioni statutarie finalizzate al c.d. controllo analogo non soddisfacevanoappieno, in quanto si limitavano a ridisegnare una mera struttura di controllointerna, senza prevedere in capo ai singoli Enti Locali poteri di controllo o dirittidi veto da poter esercitare uti singuli almeno nelle principali attività di gestionedella società (approvazione del bilancio e nomina degli amministratori). Inconsiderazione di ciò, lo Statuto non è apparso conforme allo schema della c.d.“delegazione interorganica” previsto dalla giurisprudenza nazionale ecomunitaria come parametro di legittimità dell’istituto in house providing.Quanto all’ampiezza dell’oggetto sociale, l’estensione dell’ambito dioperatività della società ad attività non direttamente riconducibili alla nozionedi igiene urbana (gestione dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuticimiteriali, etc), per le quali era possibile individuare un mercato differente enon sovrapponibile a quello dei rifiuti urbani, ha indotto l’Autorità a metterein dubbio l’assenza di vocazione imprenditoriale dell’impresa.Pertanto, al fine di garantire che i vantaggi derivanti dall’attribuzione didiritti di esclusiva non si estendessero a mercati diversi da quelli per cui ilriconoscimento dell’esclusiva è effettivamente previsto e giustificato,l’Autorità ha evidenziato la necessità di una modifica dello statuto nel senso dilimitare l’ambito di attività della società esclusivamente al servizio di igieneurbana e alle attività a questo strettamente accessorie.REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIzIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA PROVINCIA DIPARMA157Nel settembre 2011, l’Autorità ha trasmesso al Presidente della RegioneEmilia Romagna, all’Assessore all’Ambiente della medesima regione e alPresidente dell’Autorità di Ambito Territoriale di Parma Ato 2, ai sensidell’articolo 22 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in ordine agli effettidistorsivi della concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani edei rifiuti assimilati nella Regione Emilia Romagna, con specifico riferimentoall’Ambito territoriale ottimale (Ato) n. 2 corrispondente con il territorio dellaProvincia di Parma. L’Autorità aveva ricevuto una segnalazione dove siprospettavano distorsioni della concorrenza in relazione, tra l’altro,all’ampliamento del perimetro di attività di competenza della società affidatariadel servizio (Amps Azienda Municipalizzata Parma Servizi Spa, poi divenutaEnìa Spa e da ultimo incorporata in Iride Spa, che ha assunto la denominazionedi Iren Spa e poi Iren Emilia Spa), perimetro potenzialmente eccedente leattività in privativa in quanto ricomprendente anche le attività di trattamento erecupero/riciclaggio dei rifiuti.In proposito, l’Autorità ha innanzitutto ricordato come il legislatore abbiastabilito che i Comuni dispongono di una privativa generale per la gestione(attività di raccolta, trasporto e smaltimento) dei rifiuti solidi urbani e assimilati(Rsu), ma che tale privativa non si estende anche alle ulteriori attività su talirifiuti, essendo il trattamento, il recupero, il riutilizzo e il riciclaggio degli Rsuaperti alla libera concorrenza.

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