13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

avrebbe contribuito ulteriormente a scoraggiare, ab inizio, la presentazione diofferte suscettibili di celare fenomeni legati all’utilizzo del lavoro irregolare.Sotto altro profilo, l’Autorità ha richiamato la necessità di evitare che ilnuovo art. 81, comma 3-bis, richiamando i minimi salariali oggetto dicontrattazione tra le associazioni di categoria “più rappresentative sul pianonazionale” avesse l’effetto di livellare il costo del fattore lavoro per tutti i potenzialicompetitor su livelli predeterminati nei contratti aziendali delle principali impreseattive sui diversi mercati. Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato più di una voltale possibili distorsioni ricollegabili ai casi in cui il legislatore imponga l’adozionedi un determinato tipo di CCNL, osservando che una tale scelta appariva piùappropriata per i soli aspetti del contratto incidenti sulla sicurezza del lavoratore,piuttosto che anche su quelli meramente economici. Una disposizione normativadi tal genere era suscettibile, infatti, di ridurre la concorrenza, costituendo unabarriera all’entrata per i nuovi entranti ovvero innalzando i costi degli operatori giàpresenti che adottano un contratto di lavoro diverso.BANDO DI GARA NELLA REGIONE SICILIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIzI DI CONTROLLOSUL P.O.-F.S.E.222Nel novembre 2011, l’Autorità ha inviato una segnalazione alla RegioneSicilia ai sensi dell’articolo 21 della legge 287/90 in merito ai possibili effettidistorsivi della concorrenza derivanti da alcuni requisiti previsti dal bando digara relativo alla “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 e dell’art.70, comma 11, d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e S.M.I. per l’affidamento diservizi di controllo sul P.O. Regione Sicilia FSE 2007/2013”, con particolareriguardo al: i) requisito professionale richiesto per le società concorrenti, cheprevedeva l’iscrizione all’albo speciale delle società di revisione tenuto dallaConsob, nonché ii) all’ulteriore requisito relativo ad “un numero di lavoratoridipendenti con contratto di lavoro subordinato assunti entro il <strong>31</strong> dicembre2010 non inferiore a 100 unità”. A seguito di apposita richiesta di informazioni,la Regione aveva precisato che tali requisiti erano, da un lato, finalizzati agarantire “l’assoluta qualità nell’espletamento dei servizi” di controllo relativialla realizzazione del PO-FSE, Programma Operativo-Fondo Sociale Europeo,dall’altro ad assicurare che “l’eventuale aggiudicatario definitivo nonprocedesse ad assunzioni dell’ultima ora di figure professionali esterne (c.d.free lance)” che, “[…] non possono assicurare la certezza circa l’assenza dicollegamenti e di interesse incrociati con i soggetti da sottoporre a controllo”.In proposito, l’Autorità ha richiamato il proprio consolidato orientamentoin merito a procedure ad evidenza pubblica analoghe a quella in esame e haribadito l’esigenza che tali procedure garantiscano la più ampia partecipazionedei soggetti interessati attraverso la definizione di requisiti di accesso tali daprevedere le maggiori opportunità agli operatori presenti nel relativo settore.Nell’ipotesi in cui eventuali esigenze di carattere generale impongano di limitareil numero dei potenziali concorrenti, tale limitazione, in base al principio diproporzionalità, dovrebbe essere individuata in funzione delle caratteristicheeconomiche e tecniche del bene o del servizio richiesto ed essere stabilitaattraverso criteri oggettivi di selezione basati sulle caratteristiche tecnico-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!