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31 marzo 2012

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evidente la portata decettiva di una comunicazione contenente la determinazionein misura fissa del tasso di interesse complessivo di un finanziamentorelativamente a una tipologia di mutuo - a tasso variabile - con importo delle ratedeterminato secondo le oscillazioni del parametro di riferimento (Euribor o tassoBce) e quindi destinato inevitabilmente a subire oscillazioni nel tempo. In ragionedi ciò, l’Autorità ha irrogato alla società una sanzione pecuniaria di 50 mila euro.UGF BANCA - CONTO CORRENTE FORMULA TOP<strong>31</strong>8Nella prima metà del 2011 è stato concluso un procedimento istruttorionei confronti di UGF Banca (oggi Unipol Banca), accertando la violazionedegli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, con riguardo alla diffusionedi messaggi pubblicitari volti a promuovere il prodotto di conto corrente“Formula Top” (UGF BANCA - CONTO CORRENTE FORMULA TOP).Nei messaggi contestati, diffusi tramite brochure e manifesti espostipresso le filiali della banca, veniva prospettato un tasso di interesse creditoreparticolarmente interessante (pari al 2,5% per la prima edizione del prodotto e del2% per la seconda), senza indicare chiaramente le limitazioni temporali di talicondizioni e il tasso di interesse applicato al termine del periodo promozionale.L’Autorità ha valutato che l’enfasi con la quale veniva veicolata la promessapubblicitaria fosse suscettibile di indurre nei destinatari l’erroneo convincimentoche il rendimento prospettato non si riferisse a un periodo promozionale, bensìcostituisse il tasso di interesse creditore “a regime” che caratterizzava il prodottoin parola. La dicitura “Condizioni valide fino al …”, apposta in posizione defilatae con evidenza grafica talmente ridotta da risultare pressoché illeggibile, risultavadel tutto inadatta a consentire al consumatore una chiara percezione delle esattecondizioni economiche dell’offerta pubblicizzata, la cui effettiva convenienza,alla luce delle limitazioni esistenti, presentava significative differenze rispettoalle aspettative suscitate dal claim principale. L’Autorità ha irrogato a UGF Bancauna sanzione pecuniaria di 70 mila euro.Credito al consumo ed altri servizi finanziariFORD - APPLICAzIONE IDEAFORDNel corso del 2011 l’Autorità ha concluso un procedimento nei confrontidi Ford Italia Spa, con riguardo alla diffusione, a mezzo internet, sul sitowww.ford.it, di un messaggio suscettibile di indurre in errore i destinataririguardo il programma di finanziamento “IdeaFord”, con particolare riferimentoalle condizioni economiche applicate (FORD - APPLICAzIONE IDEAFORD).Il messaggio enfatizzava, ingannevolmente, che il FordPartner avrebbecomunicato al momento dell’acquisto il Valore Futuro Garantito (“VFG”) a 2o 3 anni, detraendolo dal prezzo di vendita, e determinando, su quello cherestava, il “costo di guida” mensile. In tal modo, secondo il messaggio, le quotemensili del finanziamento sarebbero state generalmente più basse rispetto adun finanziamento tradizionale perché calcolate soltanto su circa la metà delprezzo dell’auto. Al termine del periodo di finanziamento bi/triennalel’acquirente avrebbe potuto decidere cosa fare del valore residuo non finanziato

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