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31 marzo 2012

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del mantenimento di un’asimmetria tariffaria della terminazione, della avviataprocedura di assegnazione delle frequenze nelle bande a 800, 1800, 2000 MHze 2,6 GHz, alcune delle quali a breve disponibili nell’ambito del processo diswitch-off alla tecnologia digitale terrestre.REGOLAMENTAzIONE DEI SERVIzI DI ACCESSO ALLE RETI DI NUOVA GENERAzIONE184Nel luglio 2011, l’Autorità, a seguito della richiesta del relativoparere, ha formulato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990, leproprie considerazioni all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni(di seguito AGCom) in merito allo schema di provvedimento in materia di“Regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione”.L’Autorità ha in primo luogo osservato che il provvedimento in esameassumeva particolare significato dal punto di vista regolamentare, avendo adoggetto infrastrutture, quali le cosiddette reti NGN (Next Generation Network),ancora in fase di programmazione e la cui prossima e progressiva diffusione èdestinata a modificare profondamente i mercati dell’accesso all’ingrosso e aldettaglio in postazione fissa.Considerata la portata innovativa della norma, l’Autorità ha ritenutoessenziale l’adozione di un quadro regolamentare ben definito, in grado diincentivare gli investimenti e, al contempo, consentire il dispiegarsi di unassetto di mercato pienamente concorrenziale.Le modifiche degli obblighi posti in capo a Telecom Italia sulla base delleanalisi di mercato compiute in occasione dell’emanazione della delibera<strong>31</strong>4/09/CONS dell’AGCom riguardavano, nel provvedimento in commento, idue mercati a) dell’accesso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa;e b) dell’accesso a banda larga all’ingrosso.In primo luogo, con attenzione alle misure previste per il mercatodell’accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete, l’Autorità ha osservato comel’obbligo di fornire il servizio di accesso cosiddetto end-to-end, imposto sullabase di motivazioni tecniche legate all’architettura di rete che Telecom Italiasta attualmente sviluppando, oltre a presupporre un impegno particolarmenteoneroso da parte dell’operatore incumbent, non sembrasse, in effetti, dal puntodi vista concorrenziale un adeguato sostituto dell’obbligo di accessodisaggregato alla rete in fibra ottica (unbundling della fibra), esplicitamenteraccomandato dalla Commissione Europea; infatti, la misura prevista dellafornitura dell’accesso end to end non consentirebbe agli OLO di beneficiare delgrado di certezza sulla disponibilità di risorse da parte dell’operatore incumbentnecessario per predisporre tempestivamente offerte competitive.In relazione alla previsione, contenuta nel provvedimento in commento, conla quale l’AGCom si è riservata l’opportunità di adottare tali obblighi simmetricidi accesso al segmento terminale e alla tratta di adduzione delle reti - laddove taliinfrastrutture non siano né tecnicamente né economicamente duplicabili - soloall’esito del recepimento in Italia del nuovo quadro regolamentare europeo,l’Autorità ha sottolineato la necessità di individuare rapidamente, nell’ambito diun’apposita analisi di mercato, l’esistenza di tratti di infrastruttura non replicabilisui quali imporre eventuali obblighi simmetrici di accesso.

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