13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

230evidentemente, a quelli esplicitamente esclusi dalla norma - e la prevalenzadi tali disposizioni sulle relative discipline di settore con esse incompatibili;dall’altro a introdurre alcune previsioni rispondenti ad altrettante indicazioniespresse dall’Autorità in una propria segnalazione a Governo e Parlamentosulla materia. In quest’ambito, in particolare, viene ammessa la possibilità,di cui all’art. 9, comma 2, lettera l, per i soggetti già affidatari diretti di servizipubblici locali, di concorrere a gare per altri affidamenti su tutto il territorionazionale, purché nell’ultimo anno di affidamento del servizio da loro gestitoe nel caso in cui sia stata indetta una procedura competitiva per quest’ultimo;tale previsione vale a risolvere la circostanza negativa, sottolineatadall’Autorità, di una riscontrata scarsa partecipazione alle nuove gare per lagestione dei servizi pubblici locali.In secondo luogo, il legislatore ha richiesto agli enti locali affidatari di“rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, ilprezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogniulteriore informazione” necessaria alla dichiarata finalità di “assicurare ilprogressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici localie di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni”, con ciòrispondendo all’esigenza, espressa dall’Autorità, di introdurre meccanismi dibenchmarking fra le diverse gestioni locali dei servizi pubblici, ai fini diassicurare una maggiore efficienza.L’articolo 9 della legge n. 183/2011 ha poi integrato l’art. 4 della legge n.148/2011 anche nel senso di rendere cogente il preliminare compito, a curadegli Enti Locali, di verifica della possibilità di un regime concorrenziale deiservizi pubblici locali, rinviando a una attività successiva di decretazioneministeriale l’individuazione dei criteri sulla base dei quali deve essere svoltatale attività, nonché delle modalità attuative dei meccanismi di valutazionecomparativa fra le diverse gestioni.Ai sensi del comma 2 del citato articolo 9, gli Enti locali, ad esito dellaverifica effettuata in merito alla realizzabilità di una gestione concorrenziale deiservizi pubblici locali di rilevanza economica, devono adottare una deliberaquadro che “.. illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottrattialla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunitàlocale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio..”; ilcomma 3 dello stesso articolo ha previsto che alla suddetta delibera sia dataadeguata pubblicità, e che essa sia inviata all’Autorità “anche ai fini dellaRelazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287”.Sulla materia è intervenuto, all’inizio del <strong>2012</strong>, l’art. 25 del decreto legge24 gennaio <strong>2012</strong>, n. 1, che ha ulteriormente rafforzato la portata liberalizzatricedella riforma nel settore, attribuendo in particolare all’Autorità un’attivitàconsultiva obbligatoria sull’attività di liberalizzazione e di affidamento dellegestioni dei servizi pubblici da parte degli enti locali 42 .42Vedi supra, Capitolo I, Par. 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!