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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREl’art. 18, comma 2, della legge n. 689/81, dal momento che si tratta di unprincipio privo di valenza extrasettoriale idonea a renderlo applicabile anche insettori governati da discipline di specie, come la materia delle pratichecommerciali scorrette (Consiglio di Stato, sentenze n. 1809 del 24 <strong>marzo</strong> 2011,David 2 Promozione servizi a decade 4, e n. 2256 del 12 aprile 2011, 10 smsgratis). Del resto, l’art. 27 del Codice del Consumo richiama le disposizionidella legge n. 689/81 in quanto compatibili ed esclude che l’intera sezione II delcapo I della legge (artt. 13-<strong>31</strong>) possa trovarvi ingresso (Consiglio di Stato,sentenza n. 1809 del 24 <strong>marzo</strong> 2011, David 2 Promozione servizi a decade 4).Comunicazione delle risultanze istruttorieIl TAR ha confermato il proprio orientamento secondo il quale lacomunicazione delle risultanze istruttorie è prevista soltanto nei procedimentiantitrust in ragione delle peculiarità tipiche di tali procedimenti e della particolarecomplessità dei relativi accertamenti istruttori. Il sistema partecipativo delineatonel regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commercialiscorrette è pienamente idoneo a garantire la partecipazione dell’interessato ed èdel tutto conforme ai principi sottesi alla legge n. 241/90, senza che sia necessariauna sintesi formale delle risultanze istruttorie nell’ambito della comunicazione dichiusura dell’istruttoria (TAR Lazio, sentenze n. 7134 del 24 febbraio 2011,Findomestic; n. 448 e n. 449 del 18 gennaio 2011, Coincard).Parere dell’Autorità di settoreIl Consiglio di Stato ha confermato il consolidato orientamentogiurisprudenziale in ordine al carattere obbligatorio, ma non vincolante delparere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni laddove ladiffusione del messaggio avvenga attraverso la stampa periodica oquotidiana, ovvero per via radiofonica o televisiva, o, comunque, mediantealtro mezzo ditelecomunicazione, parere da cui l’Autorità ha facoltà didiscostarsi senza la necessità di una puntuale confutazione, essendosufficiente un’adeguata motivazione sul punto (sentenza n. 4390 del 20 luglio2011, Pubblicità occulta gioielli My Mara; concordemente TAR Lazio,sentenza n. 7134 del 24 febbraio 2011, Findomestic).379Accertamento rispetto a pubblicità cessateIl TAR, nella sentenza n. 7033 dell’8 agosto 2011, Suv a prezzo basso, haconfermato che se l’illecito ha carattere istantaneo o comunque durata limitata neltempo ed è già cessato al momento in cui l’Autorità esercita il suo potere diaccertamento, di inibizione e sanzionatorio, non per questo il relativo potere deveritenersi medio tempore venuto meno. Infatti, “il potere attribuito all’AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato ha anche e soprattutto una finalità dideterrenza, con la conseguenza che, anche a fronte di un comportamento giàcessato, il potere di accertamento ha la funzione di qualificare la pratica comeillecita, il potere di inibizione ha la funzione di vietare per il futuro la reiterazionedella condotta illecita ed il potere sanzionatorio ha la funzione di indurre ilprofessionista a non compiere ulteriori infrazioni”.

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