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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZASolare - 3000 tetti verdi”, nonché al servizio di verifica della funzionalità degliimpianti termici.L’Autorità ha, in primo luogo, sottolineato come i due servizi in questionefossero da considerarsi riconducibili alle attività strumentali di supportoall’attività amministrativa della Provincia, e non alla categoria dei servizipubblici locali. L’Autorità ha inoltre rilevato che, conformemente alleprevisioni di cui all’art. 13 della legge 248/2006 in materia di “societàstrumentali”, lo statuto di APEA (Agenzia Provinciale per l’Energia el’Ambiente), società interamente pubblica controllata dalla stessa Provincia,conteneva previsioni atte a garantire l’esclusività dell’oggetto sociale, in quantoespressamente escludevano che tale società potesse fornire servizi a favore dialtri enti pubblici e/o di soggetti privati, nonché la cedibilità di quote delcapitale sociale a soggetti privati.Con specifico riferimento alla possibilità di affidare direttamente ad APEAulteriori servizi, non meglio specificati, da parte dei soggetti pubblicipartecipanti, l’Autorità ha osservato che, come peraltro riconosciuto dallagiurisprudenza, l’imposizione di un oggetto sociale esclusivo non potevacomunque tradursi in un obbligo di mono-attività delle società strumentali. Lasocietà poteva svolgere, dunque, altre attività purché queste fossero riconducibilialla categoria dei servizi strumentali, e sempre laddove avesse mantenuto lecaratteristiche di società strumentale previste dalla normativa vigente.Infine, l’Autorità ha manifestato perplessità in ordine al protocollo d’intesache, nell’ambito del citato progetto, affidava unicamente a Enel Green PowerSpa l’installazione di 3000 impianti fotovoltaici nel territorio della Provincia inassenza di qualsivoglia confronto concorrenziale. Pertanto, l’Autorità ha invitatola Provincia a procedere a un’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa inquestione al fine di consentire a eventuali ulteriori imprese interessate dipartecipare alla stessa come partner industriali, in concorrenza tra loro.139REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA - INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEICOSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENzE DOMESTICHENell’agosto 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 dellalegge n. 287/1990, alcune osservazioni al Presidente della Regione Valle d’Aosta,al Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, al Ministro per gliAffari regionali e al Ministro per lo Sviluppo economico in merito alle distorsioniconcorrenziali derivanti dalle modalità di applicazione dell’agevolazioneconcessa dalla Regione Valle d’Aosta ai clienti domestici residenti per l’acquistodell’energia elettrica, prevista dalla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 <strong>31</strong> .Tale normativa prevedeva, per tutte le società esercenti la vendita di energiaelettrica che avessero stipulato con la Regione una specifica Convenzione, ilrimborso di uno sconto, direttamente praticato in bolletta a favore delle famiglie<strong>31</strong>Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4, contenente “Interventi regionali a sostegno dei costi dell’energiaelettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2”.

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