13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZASez. VI, 8 <strong>marzo</strong> 2010, n. 1307)”. Pertanto, la procedura prevista dalla normasarà applicabile tanto ai casi di intese restrittive e abusi di posizione dominante,quanto alle concentrazioni di cui all’art. 5, laddove l’Autorità ritenga chel’operazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’art. 6.Poteri istruttoriQuanto all’utilizzo di elementi istruttori nei confronti di imprese nondestinatarie dell’avvio del procedimento, il Consiglio di Stato, nella sentenza n.5171 del 16 settembre 2011, Listino Prezzi della Pasta, ha precisato che l’art. 8del d.P.R. n. 217/1998 (poteri istruttori dell’Autorità), se pure impedisceall’Autorità di esercitare poteri istruttori nei confronti di imprese che non hannoancora ricevuto la notifica dell’avvio del procedimento “certo non precludeall’Autorità di utilizzare elementi istruttori legittimamente acquisiti presso soggettigià destinatari della notificazione nei confronti di imprese terze, in quel momentoancora estranee al procedimento, per l’assenza nei loro confronti di significativiindizi”. In sintesi, “se nel corso di un accertamento ispettivo presso un’impresagià destinataria della notificazione, si rinvengono documenti da cui emerge laresponsabilità di altre imprese, tali documenti possono essere utilizzati anche neiconfronti di dette imprese, fino a quel momento estranee al procedimento”.Contenuti della comunicazione di avvio del procedimentoCon riferimento alla definizione del mercato rilevante delineata nelladelibera di avvio del procedimento istruttorio, il TAR Lazio ha evidenziato che“non può ritenersi immodificabile l’ipotesi delimitativa prospettata nellacomunicazione d’avvio del procedimento, che vale soltanto a identificare lecoordinate generali, merceologiche e geografiche, del mercato, doverosamentesuscettibili di precisazione e specificazione in funzione delle acquisizioniistruttorie successive” (sentenza n. 10180 del 24 dicembre 2011, Mercato delcartongesso). Ciò vale soprattutto se si considera che “nemmeno la definizionedel mercato geografico rilevante contenuta nella comunicazione dellerisultanze istruttorie (C.R.I.) ha valenza vincolante” (richiama in proposito, lasentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 29 settembre 2009).Anche nelle sentenze non definitive, nn. 8945, 8952, 8954 e 8955 del 17novembre 2011, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, il Giudice di primecure ha sottolineato che la comunicazione di avvio del procedimento deveriportare gli elementi essenziali della contestazione: “l’analiticità delleargomentazioni riguarda la fase conclusiva del procedimento, che costituiscel’esito della fase istruttoria, mentre non sempre può caratterizzare la fase diavvio, nella quale, invece, devono essere con precisione identificati i soli profilidelle condotte delle imprese oggetto dell’indagine, al fine di mettere in gradole stesse di poter proficuamente partecipare all’istruttoria”. Il TAR ha quindiritenuto che una nuova comunicazione di avvio del procedimento non ènecessaria per una più specifica indicazione dell’arco temporale in cui laviolazione ha avuto luogo.253

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!