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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREnel quale utilizzava il titolo professionale di “Avvocato” e forniva informazioniche, nel loro complesso, presentavano un quadro fuorviante e poco trasparentecirca le qualifiche professionali e le caratteristiche dei servizi offerti.Al riguardo, l’ordinamento nazionale stabilisce che in Italia l’utilizzo del titolodi “Avvocato” sia riservato a coloro che abbiano superato l’esame diabilitazione all’esercizio della professione forense e conseguentemente chesiano iscritti all’Albo degli Avvocati, anche se successivamente si sianocancellati dall’Albo stesso. Quanto all’uso del titolo acquisito in un Paesecomunitario, la legge n. <strong>31</strong>/82 dispone che gli avvocati possano fare uso delproprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue delloStato membro di provenienza. Per quanto riguarda i titoli conseguiti in un Paeseextra comunitario, la vigente normativa prevede la possibilità di riconoscimentoper i professionisti comunitari e non comunitari che ne facciano richiesta, conconseguente iscrizione al relativo Albo professionale.Poiché dalla documentazione prodotta dal professionista non risultavache lo stesso avesse attivato, dinanzi alle autorità italiane, la proceduraamministrativa necessaria per richiedere il riconoscimento del titolo conseguitonegli Stati Uniti, modalità prevista dall’ordinamento nazionale per potersiiscrivere all’Ordine degli Avvocati e, di conseguenza, utilizzare il titolo di“Avvocato”, l’Autorità ha ritenuto che i messaggi diffusi dal professionistafossero in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. f), e 22 del Codice delconsumo e ha irrogato una sanzione pecuniaria pari al minimo edittale.TULLIO SIMONCINI349L’Autorità è intervenuta nei confronti di un messaggio pubblicitario con ilquale un professionista promuoveva una nuova terapia per la cura del tumore,sostenendo che il bicarbonato di sodio, applicato per via di inalazioni, lavaggi oiniezioni direttamente sull’organo interessato, avrebbe la capacità di curare moltepatologie oncologiche e omettendo di informare i potenziali consumatori delrischio connesso al suo impiego. In risposta all’attribuzione dell’onere dellaprova, il professionista non ha fornito documentazione idonea a provarel’idoneità allo scopo della cura pubblicizzata, fornendo solo meri elenchi dibibliografia e descrizioni di studi sperimentali condotti a livello internazionaleche non riguardavano eventuali test condotti dal professionista, così comepubblicizzato nei siti. Nel corso del procedimento, inoltre, sono state acquisiteinformazioni dall’Istituto Superiore di Sanità da cui risulta che la “letteraturascientifica sull’argomento fornisce un supporto sperimentale a verificare lapotenziale efficacia di terapie mirate a modificare l’acidificazione delle celluletumorali, ma non fornisce ancora alcuna indicazione relativa alla tossicità ealla possibile efficacia di questo tipo di approccio terapeutico ...”. L’Autoritàha quindi accertato che la condotta posta in essere dal professionista costituisceuna pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b)e f), 21, comma 3, e 23, lettera s), del Codice del consumo, irrogando, in ragionedelle condizioni economiche del professionista, la sanzione amministrativapecuniaria al minimo edittale, che, per le violazioni dell’art. 21, comma 3, èfissato a 50 mila euro.

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