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31 marzo 2012

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356italiani da inserire in una banca dati on line. In particolare, un’istruttoria ha avutoad oggetto una comunicazione destinata ad imprese italiane, composta da unalettera di presentazione dell’iniziativa e da un allegato da compilare, con la qualela Expo Guide S.C. (avente sede legale a Città del Messico) proponeva un serviziogratuito di aggiornamento dati e un servizio a pagamento di iscrizione alla propriabanca dati on line denominata “Guida per fiere ed espositori”. Le informazionicontenute nella comunicazione erano presentate in modo tale da ingenerare neidestinatari l’erroneo convincimento che la compilazione e il reinvio del moduloallegato alla lettera di presentazione non comportassero alcun onere economico,trattandosi di un mero aggiornamento dei propri dati aziendali in vista dellapartecipazione ad eventi fieristici mentre in realtà, così facendo, aderivano alservizio a pagamento di registrazione nella menzionata banca dati. L’Autorità haritenuto particolarmente subdolo il meccanismo di “aggancio” utilizzato e hadeliberato che il messaggio pubblicitario in esame fosse ingannevole, ai sensi degliartt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 145/07, irrogando a Expo Guide S.C. unasanzione amministrativa pecuniaria di 100 mila euro.Analogo messaggio pubblicitario è stato valutato nell’ambito delprocedimento REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI anch’esso avente ad oggetto lapromozione di una raccolta di nominativi di medici e di terapisti italiani nellabanca dati on line “Registro Italiano dei Medici”. Nel caso di specie, nellalettera di presentazione era riportata l’indicazione del simbolo del caduceo,che ha indotto molti destinatari a ritenere che la comunicazione provenissedall’ordine professionale e fosse quindi un’iniziativa di natura pubblica e noninvece a cura di un operatore privato. Il procedimento si è concluso con unadelibera di ingannevolezza, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativon. 145/07 e al professionista è stata irrogata una sanzione amministrativapecuniaria di 100 mila euro.MEGAMONDONel corso del 2011, alla società Areafilm Srl e alla controllante VideosystemSpa è stata contestata una seconda inottemperanza alla delibera con la quale eranostati censurati i messaggi dalle stesse diffusi nel 2007, tramite diversi siti internet,volti a promuovere l’affiliazione commerciale ad Areafilm, in quanto l’attivitàreclamizzata non rispondeva ai vanti di esperienza pluriennale richiamati, nonassicurava alcun know how, alcuna strategia commerciale e assistenza gestionalenei termini pubblicizzati e sottaceva un rapporto di fornitura con il quale l’affiliatosi obbligava ad acquistare periodicamente VHS, DVD, materiale promozionalee distributori automatici prodotti e commercializzati da Videosystem. Lemedesime società erano state oggetto di un primo provvedimento di contestazionedell’inottemperanza alla predetta delibera nel 2008, confermata dal TAR Lazio edal Consiglio di Stato. La nuova contestazione riguardava la diffusione tramite undiverso sito internet di messaggi volti a pubblicizzare l’affiliazione al franchisingMegamondo in termini sostanzialmente analoghi a quelli già ritenuti ingannevolinel 2007. A conclusione del procedimento è stata irrogata una sanzione pecuniariadi 20 mila euro.

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