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31 marzo 2012

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VINCOLO DEL RIPOSO INFRASETTIMANALE ALL’ATTIVITà DELLE FARMACIE - REGIONECALABRIA164Nel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità ha inviato, ai sensi dell’articolo 21 della leggen. 287/90, ai Presidenti del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale dellaCalabria una segnalazione concernente le presunte distorsioni dellaconcorrenza derivanti dall’obbligo di chiusura della farmacia per riposoinfrasettimanale, previsto dalla legge regionale della Calabria n. 2/1984. Talelegge prevede all’articolo 3, comma 1, che “Le farmacie non di turno tantourbane che rurali, restano chiuse nelle giornate della domenica e delle festivitàinfrasettimanali, nonché in un’altra giornata della settimana che dovrà, dinorma, coincidere con il sabato o il lunedì, salvo quanto stabilito al secondocomma del precedente articolo”; e all’articolo 3, comma 2, che “Salvo quantoprevisto al secondo comma del precedente articolo le farmacie rurali potrannosuddividere la giornata infrasettimanale di riposo in due mezze giornate”.L’Autorità ha considerato che, pur apparendo giustificati orari, turni e,nel caso di specie, giorni minimi di apertura delle farmacie al pubblico, inquanto tesi ad assicurare l’obiettivo di interesse pubblico della piena reperibilitàdei prodotti farmaceutici, tali vincoli impediscono ai farmacisti di prestare ipropri servizi oltre dette giornate minime e, conseguentemente, appaionorestringere ingiustificatamente la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che la preclusione ai farmacisti dellafacoltà di prestare il servizio al di là dei giorni minimi prefissati dall’articolo3 della legge regionale n. 2/84 costituisse un ostacolo all’adozione di strategiedifferenziate a seconda delle caratteristiche della domanda nell’ambitoterritoriale di ubicazione delle singole farmacie e, quindi, all’ampliamentodell’offerta a beneficio dei consumatori.Alla luce delle suddette considerazioni, l’Autorità ha auspicato che ledisposizioni segnalate relative all’obbligo di chiusura per riposoinfrasettimanale potessero essere riesaminate al fine di adeguarle alla normativaposta a tutela della concorrenza.LIMITI MINIMI ALLA CHIUSURA ESTIVA DELLE FARMACIENell’agosto 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 22 dellalegge n. 287/90, un parere all’Assessorato alla Promozione dei Servizi Sociali edella Salute di Roma Capitale, alle Aziende Sanitarie Locali di Roma, all’Ordinedei Farmacisti di Roma e Provincia e all’Associazione Sindacale dei FarmacistiTitolari di Roma e Provincia in merito alla definizione del limite minimo dichiusura estiva delle farmacie operanti nel Comune di Roma per l’anno 2011.In particolare, l’Autorità, essendo venuta a conoscenza del fatto chenell’ambito di una Conferenza di servizi tenutasi nel febbraio 2011 pressol’Assessorato alla Promozione dei Servizi Sociali di Roma Capitale sarebbestato consentito in via sperimentale - alle farmacie che ne avessero fattorichiesta e che fossero locate all’interno della ztl o all’esterno del Gra - diridurre il periodo feriale estivo da 21 a 14 giorni, ha formulato alcuneosservazioni agli enti interessati.

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