13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAtestate idonee a soddisfare l’esigenza sottesa all’obbligo di pubblicazione, in modotale che i soggetti destinatari abbiano la possibilità di selezionare, tra le varietestate che soddisfano determinati livelli di penetrazione nel territorio, quelle cheoffrono le migliori condizioni economiche per la pubblicazione degli avvisi legali.DEFINIzIONE DEGLI OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI DIRITTI D’USO DELLE RADIOFREqUENzEDESTINATE ALLA DIFFUSIONE DI SERVIzI DI MEDIA AUDIOVISIVINel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90,ha inviato una segnalazione al Ministro dello Sviluppo economico e alPresidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito alleiniziative regolamentari previste dal comma 11 dell’articolo 1 della legge 13dicembre 2010, n. 200, recante “Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.Ai sensi di tale norma, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autoritàper le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze,dovevano stabilire “gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delleradiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai finidi un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delleculture regionali o locali”.L’Autorità, in coerenza con l’obiettivo comunitario di garantire lamassima flessibilità dello spettro radio, e richiamando quanto già previsto inproposito da alcune disposizioni dell’Allegato A alla delibera n. 435/01/CONSdell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Regolamentorelativo alla radiodiffusione terrestre”, ha sottolineato come la definizione ditali ulteriori obblighi dovesse avvenire in modo da non compromettere lapossibilità per gli operatori di rete attivi in ambito locale di fornire servizi ditrasmissione e diffusione anche ad emittenti nazionali.L’Autorità ha, infatti, valutato che tale possibilità appariva idonea apromuovere la concorrenza nel mercato dei servizi televisivi e in quello a valledella raccolta pubblicitaria e della fornitura di servizi televisivi a pagamento,garantendo, al contempo, l’impiego efficiente delle risorse frequenzialiassegnate agli operatore locali, e a questi ultimi la possibilità di ottenere risorseeconomiche per supportare l’offerta di contenuti a carattere regionale e locale.191DETERMINAzIONE DEI COMPENSI DOVUTI ALLE IMPRESE PRODUTTRICI PER L’UTILIzzAzIONEIN PUBBLICO DI FONOGRAMMINel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità ha inviato, ai sensi dell’articolo 21 della leggen. 287/90, alcune osservazioni al Ministro per i Beni e le Attività Culturalirichiamando quanto già precedentemente segnalato a Governo e Parlamentonell’ottobre 2009 in merito alle problematiche di carattere concorrenzialedelineatesi in materia di gestione dei diritti connessi riconosciuti ai produttorifonografici e agli artisti (interpreti ed esecutori), in relazione alle qualil’Autorità aveva auspicato una revisione degli articoli 73 e 73-bis della leggen. 633/1941, dell’articolo 23 del regolamento di esecuzione del 1942 e deid.PCM del 1975 e 1976.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!